Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15431 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5943-2019 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato c. GIOVANNI

CIGLIOLA, presso il cui studio a Taranto, via De Cesare 18,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELA CAUSO,

presso il cui studio a Statte, via Diaz 27, elettivamente domicilia,

per procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI

TARANTO depositata il 3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. S.A. ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Taranto, nel 2017, le aveva ingiunto il pagamento delle competenze professionali maturate in favore dell’avv. M.G. per l’attività difensiva dallo stesso svolta in due giudizi definiti dal giudice di pace di Taranto; l’opponente, in particolare, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità professionale dell’avv. M. ed a condannarlo al risarcimento dei danni;

1.2. il M., dal suo canto, si è costituito in giudizio ed, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, ha eccepito l’intempestività dell’opposizione siccome proposta, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., con citazione depositata oltre il quarantesimo giorno utile;

1.3. il tribunale, con ordinanza pronunciata in composizione collegiale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha ritenuto la propria competenza con riguardo alla domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avv. M. per l’attività prestata nel corso dei due giudizi svoltisi innanzi al giudice di pace di Taranto, rimettendo la decisione relativa all’eccezione di tardività dell’opposizione al merito della causa;

1.4. il tribunale, invece, con riguardo alla domanda riconvenzionale con la quale la Stasi ha chiesto l’accertamento della responsabilità del ricorrente, ha ritenuto che la stessa non potesse essere trattata con il rito sommario, richiedendo un’articolata attività istruttoria, per cui, a norma dell’art. 702 bis, comma 4, c.p.c., ha disposto che la trattazione di tale domanda, previa separazione, dovesse seguire le forme del rito ordinario a cognizione piena;

1.5. il tribunale, infine, sul rilievo che la decisione sulla domanda di accertamento dell’inadempimento professionale dell’avv. M. rivestisse carattere pregiudiziale rispetto alla sua domanda di pagamento del compenso maturato, ha ritenuto che il giudizio relativo a quest’ultima domanda, assoggettato alle forme del rito sommario speciale previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dovesse essere sospeso al norma dell’art. 295 c.p.c.;

2.1. il M., con ricorso notificato in data 8/2/2019, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando tre motivi;

2.2. il ricorrente, in particolare, con il primo motivo, lamentando la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 647 c.p.c., con la conseguente erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’accertamento della responsabilità professionale dell’avv. M. fosse preliminare rispetto alla statuizione sulle sue competenze, disponendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

2.3. così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che l’opposizione al decreto ingiuntivo (notificato in data 3/5/2017) proposta dalla Stasi, in quanto erroneamente introdotta con atto di citazione notificato il 12/6/2017 e depositato solo il 20/6/2017, doveva essere ritenuta inammissibile perchè tardiva, e che il decreto ingiuntivo, acquistando l’autorità della cosa giudicata, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato e del titolo sul quale si fonda, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione;

2.3. il ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, lamentando la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c., con la conseguente erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il giudicato interno formatosi per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, che equivale alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, preclude l’esame della conseguente domanda riconvenzionale per la presunta responsabilità professionale dell’avv. M., la quale, al pari della richiesta di pagamento dei compensi, si fonda sul medesimo mandato professionale conferito allo stesso e su fatti e/o omissioni che questi avrebbe compiuto nello svolgimento dei giudizi per i quali, a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il pagamento del proprio compenso;

2.4. il ricorrente, infine, con il terzo motivo, lamentando la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 42 e art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di dover sospendere, a norma dell’art. 295 c.p.c., il giudizio da trattare a norma dell’art. 14 cit., disponendo la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale innanzi la giudice monocratico, omettendo, così, di considerare che, in conseguenza della tardiva opposizione al decreto ingiuntivo proposta alla Stasi, la pronuncia sulla domanda monitoria è ormai passata in giudicato ed, in quanto tale, copre, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, il dedotto e il deducibile;

3.1. la resistente ha depositato memoria difensiva nella quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso sul rilevo che l’atto denuncia la violazione di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza;

4.1. la Corte ritiene che il ricorso sia infondato;

4.2. le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4485 del 2018), invero, hanno affermato il principio secondo cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur; soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) ed, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14;

4.3. l’ordinanza con la quale il tribunale ha ritenuto, per un verso, di essere competente sulla sola domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avv. M. per l’attività prestata nell’interesse dell’opponente, e, per altro verso, di non poter trattare con il rito sommario la domanda riconvenzionale con la quale la Stasi ha chiesto l’accertamento della responsabilità professionale del ricorrente, richiedendo la stessa un’articolata attività istruttoria, ed ha, quindi, disposto che la trattazione di tale domanda, previa separazione, dovesse seguire le forme del rito ordinario a cognizione piena, ed ha provveduto, infine, alla sospensione della domanda di liquidazione dei compensi a fronte del carattere pregiudiziale di quella riconvenzionale, pacificamente concernente la responsabilità civile asseritamente sorta in capo al M. per la negligente esecuzione delle stesse prestazioni professionali per le quali ha chiesto la liquidazione dei compensi maturati, si sottrae, per l’effetto, ad ogni censura;

4.4. nè a tale conclusione osta l’argomento del ricorrente secondo cui il processo sospeso sarebbe, in realtà, quello pregiudicante e non quello pregiudicato, giacchè l’accertamento della tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe determinato il formarsi del giudicato sull’accertamento del credito azionato in via monitoria e sul dedotto e deducibile nel giudizio di opposizione: lo stesso ricorrente, invero, riferisce che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3/5/2017 e che l’atto di opposizione è stato notificato il 12/6/2017; l’opposizione era, quindi, tempestiva alla stregua del principio, fissato da questa Corte nella sentenza n. 24069 del 2019, secondo cui l’opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora – com’è, appunto, accaduto nel caso in esame – la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni, previsto dall’art. 641 c.p.c., dal giorno della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, in effetti, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorchè erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1;

5. il ricorso dev’essere, quindi, rigettato;

6. le spese del presente giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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