Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15431 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CARTIERA DI FERRARA s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Quattro

Fontane n. 20, presso l’Avv. Auricchio Antonio che la rappresenta e

difende unitamente agli Avv.ti Francesco Baraldi e Giuseppe

Macciotta, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

ARBATAX 2000 s.p.a., fallita, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, via Zanardelli n. 23, presso l’Avv.

Francesca Turrio Baldassarri, rappresentata e difesa dall’Avv.

Marchese Mariano, come da procura a margine del ricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n.

5/2010 depositata il 13 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cartiera di Ferrara s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d’appello che, in parziale modifica della sentenza del tribunale fallimentare, ha accolto la domanda di revoca di pagamenti proposta dalla curatela del fallimento della Arbatax 2000.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza della Arbatax 2000 all’epoca in cui sono avvenuti i pagamenti revocati sia comunque alla consapevolezza di tale stato in capo alla ricorrente.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

A parte l’assenza di un qualunque accenno in motivazione alle pur dedotte violazioni di legge, la censura relativa alla contestata sussistenza dello stato di insolvenza è del tutto nuova in quanto, come risulta dal provvedimento impugnato, l’attuale ricorrente aveva proposto appello deducendo unicamente la violazione della par condicio creditorum sotto il profilo del tempo in cui erano stati effettuati i pagamenti e l’insussistenza della consapevolezza in ordine allo stato di insolvenza ma non l’inesistenza di quest’ultimo.

Nè alla carenza di una censura in ordine all’interpretazione dell’appello supportata da adeguate citazioni del medesimo può sopperire la memoria destinata solo ad illustrare le difese già proposte e non ad integrarle.

Per quanto poi attiene all’elemento soggettivo non è dato ravvisare alcuna illogicità o incongruità della motivazione basata sulla notorietà dell’insolvenza della Arbatax 2000 in quanto emergente dalle notizie di stampa, avendo la Corte di merito precisato che queste erano uscite non solo sulla stampa locale ma anche su quella specializzata dello specifico settore in cui operava la ricorrente e che poco tempo dopo i pagamenti poi revocati la stessa aveva richiesto un decreto ingiuntivo per un importo ingente, elementi questi di indubbio rilievo la cui valutazione non può essere sindacata in questa sede.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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