Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15430 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 30/06/2010), n.15430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

contro

S.r.l. Latte Sud, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Aversa via Botticelli 25 presso Pietro

Banaio;

avverso la sentenza n. 245/08/05 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, depositata il 15 febbraio 2006 e non notificata.

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

Viste le conclusioni scritte del P.G. dott. Wladimiro e Nunzio che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni dell’Avvocato dello Stato Zerman Paola Maria che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Quanto segue:

Il contribuente nella qualità di amministratore unico della Latte Sud Srl si è opposto ad avviso di accertamento con il quale l’Ufficio II.DD. di Aversa aveva accertato per il 1991 un maggior reddito ai fini IRPEG e ILOR. I giudici di I grado hanno accolto il ricorso ritenendo l’attività esercitata dalla contribuente “agricola” e quindi non applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 in materia di contabilità fiscale, tenendo conto anche che ul p.v. dell’ufficio IVA di Caserta, sul quale era basato l’avviso di accertamento, era stato annullato in appello dalla Commissione Regionale Campania con sentenza n. 117/02.

L’Ufficio proponeva appello insistendo nelle proprie doglianze.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva in parte l’appello con la seguente testuale motivazione “Questa Commissione dopo ampia discussione rileva quanto segue.

L’appello dell’Ufficio appare parzialmente degno di accoglimento.

Infatti l’attività esercitata dalla Srl, trattandosi caseificio di mozzarelle di bufala in località Aversa non deve essere considerata “agricola” bensi prevalentemente attività commerciale per cui è legittimo l’accertamento di maggior reddito operato dall’Ufficio.

Tuttavia questa Commissione, dopo un attento esame degli atti, riconosce l’esistenza di costi deducibili di L. 1.250.000.000 da considerarsi al fine della rideterminazione del reddito di impresa”.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate deducendo con il primo motivo l’omessa motivazione della sentenza nella parte in cui pur ritenendo, sia pure in parte, fondato l’appello, riconosceva la deducibilità dei costi per L. un miliardo e duecenticinquanta milioni, senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. in quanto la Commissione era giunta all’apodittica ed immotivata riduzione parziale dell’imposta pur in presenza di elementi specifici ed analitici che dimostravano l’evasione totale di quanto dovuto all’erario.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.

Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge in tutta evidenza che la rideterminazione del dovuto da parte della società non trova la benchè minima motivazione, in quanto viene riconosciuto, sic et simpliciter la deducibilità dell’importo suddetto senza ancorare la stessa ad alcun elemento oggettivo e senza fornire la ragione di tale determinazione.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso rendendosi superfluo l’esame del secondo motivo di doglianza che nella sostanza riproduce il primo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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