Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15430 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5350-2019 proposto da:

S.C. e G.G., rappresentati e difesi dall’Avvocato

DOMENICO AMICARELLI e dall’Avvocato VINCENZO CANTELLI, presso il cui

studio a Napoli, via San Tommaso d’Aquino 48, elettivamente

domiciliano, per procura speciale agli atti;

– ricorrenti –

contro

D.C.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSA DI

CAPRIO, presso il cui studio a Casoria, via Principe di Piemonte 55,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 3394/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 10/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato le domande con le quali S.C. e G.G., convenendo in giudizio Giuliana Di Caprio, avevano chiesto, nella qualità di venditori, la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita stipulato con quest’ultima con atto per notaio R. del 29/12/2011 o, in via subordinata, la condanna della convenuta alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile compravenduto in data 6/2/2009 in favore della s.p.a. Equitalia contro D.D., a garanzia di un debito pari, in linea capitale, ad Euro 6.685,72, o, in alternativa, al pagamento della somma di Euro 7.000,00, oltre accessori, per il pagamento e l’estinzione della relativa formalità.

S.C. e G.G., con ricorso notificato in data 7/2/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Giuliana Di Caprio, con controricorso notificato in data 18/3/2019, ha resistito deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, a fronte della notifica della sentenza in data 11/9/2018, e perchè sottoscritto da avvocati non iscritti all’albo dei cassazionisti.

I ricorrenti hanno depositato, oltre il termine di legge, una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso è palesemente infondato: e ciò ne consente il rigetto a prescindere dal previo esame delle eccezioni d’inammissibilità formulate dalla controricorrente.

1.2. Con l’unico motivo che hanno articolato, in effetti, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 c.c. e ss, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie, e per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, vale a dire l’interpretazione delle clausola contrattuale di cui all’art. 5 del contratto in relazione al senso letterale della stessa, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto l’appello proposto dalla Di Caprio utilizzando un criterio ermeneutico della clausola contrattuale che non può essere accettato e che si discosta dalle consolidate linee guida in materia di interpretazione dei contratti formulate dalla giurisprudenza.

1.3. La corte d’appello, infatti, hanno aggiunto i ricorrenti, ha ritenuto di interpretare la clausola in questione nel senso che la Di Caprio si era impegnata a cancellare l’ipoteca ma non a pagare il debito sottostante, senza, però, considerare che, in tema d’interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo criterio da utilizzare è quello del significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressione adoperate e sia talmente chiara da escludere una volontà diversa, fermo restando che, in applicazione dell’art. 1361 c.c., il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale.

1.4. La corte d’appello, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, ha violato la disposizione di cui all’art. 1362 c.c. e ss., quando ha interpretato la clausola contrattuale in maniera difforme a quella corretta. La comune intenzione delle parti, infatti, dev’essere determinata valutando il comportamento complessivo delle parti, e cioè non solo il comportamento tenuto nella fase dell’esecuzione ma anche quello della fase della conclusione del contratto e delle relative trattative, a partire dal contratto preliminare che, nel caso in esame, fa chiara luce sulle intenzioni delle parti poi cristallizzata nel contratto definitivo e nella clausola contrattuale della quale gli attori hanno invocato l’applicazione.

1.5. In ogni caso, hanno proseguito i ricorrenti, dall’interpretazione testuale e letterale della clausola contrattuale in questione, appare evidente che la stessa, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d’appello, abbia imposto all’acquirente l’obbligo e non la mera facoltà di cancellare l’iscrizione ipotecaria che gravava sull’immobile oggetto della vendita, imponendo alla stessa, come si evince dalla concessione di una decurtazione del prezzo inizialmente convenuto, di versare all’ente di riscossione la somma per la quale la formalità era stata iscritta, così come chiaramente indicata nella clausola invocata, pari ad Euro 6.685,72.

2.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello, in effetti, dopo aver premesso, in fatto, che: – le parti, con il contratto di compravendita in questione, avevano dato esecuzione ad un precedente contratto preliminare, stabilendo, tuttavia, in senso difforme al prezzo ivi indicato in Euro 44.000,00, che il prezzo fosse fissato nella somma di Euro 36.700,00, di cui Euro 10.000,00 già versati alla data del 19/11/2011 ed Euro 26.700,00 versati al momento del rogito; – le parti, all’art. 5, hanno dichiarato che “sull’immobile in oggetto gravano le seguenti formalità:… b) ipoteca legale iscritta il 6.2.2009 ai nn. 6498/993 per Euro 13.371,44 a favore di Equitalia S.P.A…. contro il sig. D.D. a garanzia di un debito di Euro 6.685,72 in linea capitale”; – le parti, relativamente a tale ipoteca, hanno convenuto che “l’acquirente si farà carico della sua cancellazione essendosene tenuto conto nel prezzo di vendita…”; ha ritenuto, diversamente da quanto affermato dal tribunale, che, in forza di tale clausola, “la Di Caprio, invece di pretendere, come previsto nel contratto preliminare, che l’ipoteca fosse estinta prima del rogito, ha acconsentito ‘a farsi caricò (termine che non pare utilizzato a caso) della cancellazione, accettandone i rischi e le eventuali conseguenze, in cambio di una riduzione del prezzo” e che tale dato “non consente… di affermare che, con tale previsione, abbia assunto un obbligo vincolante di pagare il debito da cui era scaturita l’iscrizione ipotecaria e, a fortiori, che, in caso contrario, fosse tenuta a pagare il restante prezzo di Euro 7.000,00”: “tale pagamento del debito, in sostanza, avrebbe potuto anche avvenire, posto che ella aveva esonerato lo S. e la G. dall’obbligo di cancellare l’iscrizione, chiaramente connesso alla loro posizione di venditori, chiamati a garantire la libertà del bene” ma la predetta clausola “in nessun modo può essere interpretata nel senso che la Di Caprio si era obbligata ad estinguere il debito sottostante, peraltro gravante originariamente su un soggetto terzo, cosa che avrebbe dovuto comportare la necessità di una previsione espressa (come il pagamento di Euro 7.000,00 in caso di mancata cancellazione)”. Tale conclusione, ha aggiunto la corte, è suffragata anche dalla considerazione che in nessuna parte dell’atto si fa specifico riferimento al debito se non per indicare a cosa l’iscrizione era collegata, nè, “cosa ancor più rilevante”, si fa riferimento al soggetto espressamente tenuto al pagamento e, per quel che maggiormente interessa, al fatto che “in base agli accordi tra i danti causa dello S. e della G. e questi ultimi, ad estinguere l’ipoteca fossero tenuti gli attuali venditori, sì da giustificare il trasferimento di quell’obbligo in testa alla nuova acquirente”. In altri termini, ha concluso la corte, “proprio perchè nell’atto di compravendita si dava per presupposto che il debito faceva capo ad un terzo, non si vede, nè tantomeno viene spiegato, in quale parte tale obbligo di pagamento sia stato ‘imputatò alla D.C., a garanzia di obblighi successivamente trasferiti sui venditori”: “unico dato… è che, con quella previsione, l’acquirente, in sostanza, sollevava i venditori dalla garanzia di assicurare la libertà dell’immobile, non a caso essendo stata posta a chiusura l’ulteriore previsione che ‘l’acquirente medesima esonera(va) espressamente il Notaio da ogni responsabilità al riguardo, ricevendo in contropartita una riduzione del prezzo”.

2.2. Ritiene la Corte che l’interpretazione del contratto che il giudice di merito ha fornito nella sentenza impugnata risulta

senz’altro conforme alle norme che presiedono

all’interpretazione del contratto e non è, quindi, censurabile per violazione di legge. Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede d’interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). Inoltre, pur assumendo l’elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione ed, in particolare, a quello dell’interpretazione funzionale di cui all’art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.).

2.3. Nessun addebito può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata se essa, in relazione alla particolare formulazione della clausola contenuta nel contratto posto in essere tra le parti, abbia inteso estendere l’area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissentono ora i ricorrenti. D’altra parte, “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014).

2.4. Quanto, invece, al dedotto vizio di motivazione, pur formulato dai ricorrenti, la Corte osserva che la sentenza impugnata, in quanto depositata dopo l’11/9/2012, è assoggettata all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza del giudice d’appello può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 del 2014), tale norma consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, relativamente al solo giudizio di fatto, si tramuta in una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – in cui tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare non una questione o un punto della sentenza, quanto il “fatto storico”, principale ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale), il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). Nel caso in esame, tuttavia, i ricorrenti non hanno dedotto, con la dovuta specificità e chiarezza, quali fatti storici, principali o secondari, la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di esaminare nell’interpretazione del contratto e, segnatamente, della clausola contenuta nell’art. 5.

3. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA