Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15430 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via

di Val Gardena n. 3, presso l’Avv. De Angelis Lucio che la

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Giorgio Tarzia, come da

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

SUOLIFICIO ROMER s.p.a., fallita, in persona del curatore pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Fermo depositato il 28

gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento del Tribunale che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Suolificio Romer s.p.a. con il quale è stato solo parzialmente ammesso un suo credito e, in particolare, è stata respinta la domanda di ammissione dell’importo di Euro 641.932,43 per scoperti di vari conti intrattenuti dalla fallita in quanto i contratti bancari relativi a tali rapporti sono privi di data certa.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 93, L. Fall. in relazione all’art. 2704 c.c. e art. 45 L. Fall., per avere omesso il Tribunale di ritenere provato il credito sulla base della documentazione prodotta in giudizio.

Il motivo è inammissibile in quanto affronta sostanzialmente la questione dell’opponibilita della documentazione basandosi sul presupposto che il curatore non abbia mai contestato l’ammontare del credito vantato dalla banca ma che si sia limitato a rilevare la mancanza di data certa sui “contratti bancari di anticipazione”. In realtà la motivazione del Tribunale induce a ritenere che la contestazione vi sia stata tanto che il Collegio nel respingere l’opposizione espone due diverse rationes decidendi con la prima delle quali esclude l’opponibilità dei contratti in base ai quali il credito sarebbe sorto mentre con la seconda ne rileva in ogni caso il difetto di prova circa l’ammontare, ritenendo insufficienti a dimostralo la semplice produzione degli estratti conto. A fronte di ciò non può che ritenersi privo di autosufficienza il ricorso che non riporta esattamente il tenore delle difese del curatore nel giudizio di opposizione, posto che se la contestazione vi è stata non può che richiamarsi il principio secondo cui “Nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l’ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito; conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l’art. 2709 c.c., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorchè, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all’esistenza del credito (Cassazione civile, sez. 1, 15 marzo 2005, n. 5582).

li secondo motivo con il quale si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui manca la data certa dei contratti di anticipazione che si assumono stipulati in esecuzione di un contratto- base di cui invece è certa la data è assorbito, considerata l’inammissibilità della censura relativa alla ritenuta carenza di prova in ordine alla sussistenza del credito. In ogni caso il motivo è inammissibile sotto un diverso profilo in quanto richiede alla Corte di rivalutare gli elementi di fatto che il giudice del merito ha ritenuto inidonei a stabilire l’anteriorità dei richiamati documenti rispetto al fallimento.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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