Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1543 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. III, 25/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 25/01/2021), n.1543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28548-2019 proposto da:

C.S., difesa dall’avv. DAVIDE EMANUELE MONTANI per procura in

calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Milano via Soave 5;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

C.S., cittadina cinese, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 17.9.2019, articolato in quattro motivi, avverso il Decreto n. 6648/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato e comunicato in data 18.8.2019, con il quale il tribunale, previo rigetto della richiesta di ripetere l’audizione della ricorrente, già ascoltata dalla Commissione territoriale, ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria. In particolare, il tribunale riteneva che non fosse necessario rinnovare il colloquio personale, non avendo la ricorrente allegato fatti nuovi o introdotto nuovi temi di indagine.

Riferiva la vicenda personale di questa: la ricorrente dichiarava di aver abbandonato il proprio paese di origine in quanto esposta in patria a persecuzioni per ragioni religiose. Rimaneva incinta a seguito di una relazione con un uomo sposato, che dopo la nascita della bambina le sottraeva la figlia, si avvicinava alla religione per superare il difficile momento seguente alla sottrazione della figlia (iniziando a frequentare la “Chiesa degli urlatori) nel 2008 e si convertiva nel 2012, ricevendo il battesimo, grazie all’opera di evangelizzazione di uno zio. Iniziava a sua volta a predicare il vangelo, veniva denunciata alla polizia, si spostava in vari villaggi, per predicare e poi per sottrarsi alle persecuzioni, ed infine decideva di scappare alla volta dell’Italia, per sottrarsi alle possibili persecuzioni, avendo ottenuto, dietro pagamento di un importo in denaro, un regolare passaporto e un regolare visto per l’espatrio.

Il tribunale riteneva credibile il racconto quanto alla provenienza della signora, e anche in astratto quanto alle motivazioni che l’avevano spinta ad avvicinarsi alla religione, mentre riteneva non credibile, perchè troppo vago, il racconto stesso laddove riferiva l’adesione alla Chiesa degli urlatori ed anche che la narrazione fosse priva di elementi specifici di riferimento alle pratiche più note di quel culto. Tale indeterminatezza dei riferimenti impediva al tribunale di svolgere ricerche mirate nell’ambito del dovere di cooperazione istruttoria in assenza di una specifica allegazione. Il giudice di merito escludeva la credibilità del racconto anche in ordine al rilascio del passaporto. Sottolinea che ove schedata dalla polizia per motivi religiosi, non le sarebbe stato concesso il visto per l’espatrio. Escludeva quindi che avesse diritto allo status di rifugiato. Escludeva altresì il diritto della ricorrente alla protezione internazionale e, quanto all’umanitaria, rigettava la domanda ritenendo che, da un lato ben poco avesse provato quanto ad un eventuale percorso di integrazione, dall’altro non avesse affatto provato di essere esposta ad una compressione dei diritti umani al di sotto della soglia minima accettabile ove rimpatriata in Cina.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e terrore esistente in Cina per i fedeli della Chiesa degli urlatori.

Il motivo è in sè inammissibile perchè manca di decisività: il tribunale ha ritenuto non provata l’aderenza della ricorrente a questo culto, e per questo non ha indagato sulle persecuzioni cui sono sottoposti gli aderenti al culto stesso.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente alla commissione territoriale per la valutazione della sua condizione personale.

Il motivo è inammissibile, perchè teso ad una rinnovazione della valutazione, compiuta dal giudice di merito, sulle circostanze di fatto. Le circostanze di fatto delle quali si deduce l’omesso esame sono state esaminate dal tribunale, che degli esiti del giudizio, non coincidenti con le tesi della ricorrente, ha dato conto in motivazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: il tribunale avrebbe errato nel non ritenere sussistenti le condizioni per la protezione sussidiaria, omettendo di considerare la grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale, in Cina, per gli aderenti alla Chiesa degli urlatori: il motivo rimane assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi, che comporta il consolidamento della ratio decidendi sulla mancanza di credibilità dell’adesione al culto degli urlatori.

Quanto alla protezione sussidiaria, se vi fosse stata adesione al culto vietato, e persecuzione, la ricorrente avrebbe avuto diritto al rifugio. In mancanza di persecuzione, il decreto esclude, con accertamento in fatto non rinnovabile e comunque i cui esiti sono notori, e tratti da fonti attendibili, che non sia atto in Cina una situazione di pericolo diffuso. Il ricorso, peraltro, nemmeno si fa carico di precisare perchè la Cina sarebbe nella situazione indicata da esso e comunque di criticare l’apposita motivazione resa dal tribunale.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 comma 2, nonchè l’esistenza di una motivazione apparente sulla domanda di protezione umanitaria e sulla mancanza di una sua specifica vulnerabilità. Il motivo è inammissibile in quanto volto alla rinnovazione del giudizio in fatto sul diritto alla protezione umanitaria. Il tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione e, da un lato, ha escluso che la ricorrente abbia compiuto un significativo percorso di integrazione in Italia, dall’altro, esclusa come detto la persecuzione religiosa, non ha ritenuto che emergano dalle sue fonti ufficiali di informazioni elementi per affermare che sia in atto una totale deprivazione dai diritti umani in Cina.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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