Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1543 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11829/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

PEI Promozioni Edilizie Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti T.G. e C.G., elettivamente

domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via delle Quattro

Fontane n. 15, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 63/29/12 depositata il 20 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’Avv. Giovanni

Contestabile per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della PEI s.p.a., la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società per recupero IRPEG, IRAP e IVA anno d’imposta 2003.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con aggravio delle spese processuali.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi principali e uno subordinato.

La società contribuente resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, essendo essa priva di qualunque motivazione ulteriore rispetto a quella della sentenza di primo grado, a sua volta del tutto carente di motivazione.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., avendo essa erroneamente dichiarato il giudicato interno sull’accoglimento di primo grado dell’eccezione di omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Logicamente connessi, i due motivi vanno scrutinati insieme.

2. I motivi sono fondati.

Valgono questi principi: a) è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, la sentenza del giudice tributario d’appello che si limiti a motivare per relationem tramite mera adesione alla sentenza impugnata, restando in tal modo impossibile cogliere le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 12 marzo 2002, n. 3547, Rv. 552996; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28113, Rv. 629873; Cass. 11 giugno 2014, n. 13148, Rv. 631539); b) quando la decisione è assunta in base alla soluzione di una questione esaustiva che rende vano esaminare le altre (c.d. assorbimento improprio), il soccombente che voglia evitare il giudicato interno non ha l’onere di formulare un motivo di impugnazione sulla questione assorbita, bastandogli censurare la decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17219, Rv. 624092; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190, Rv. 640482).

Nella specie, al cospetto di motivi di gravame dedicati alle varie causali del recupero fiscale ed elencati dalla stessa sentenza d’appello (pag. 3-4), questa si è limitata a dichiarare il giudicato interno sul capo della decisione di primo grado attinente la questione della nullità dell’avviso di accertamento per mancata sottoscrizione del direttore dell’ufficio.

Tale questione formale non risulta però decisa dalla sentenza di primo grado, che invero – per quanto trascritto in ricorso e controricorso – ha dichiarato infondata la pretesa tributaria nel merito, salvo quanto versato dalla contribuente in parziale regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa.

Oggetto di assorbimento improprio, la questione di nullità dell’avviso di accertamento non è coperta dal giudicato interno, ma si è devoluta al giudice d’appello tramite l’impugnazione della decisione sulla pretesa tributaria.

La sentenza d’appello non doveva arrestarsi al rilievo pregiudiziale, quindi, nè poteva esaurire la motivazione nel richiamo adesivo di quella di primo grado (anch’essa purtroppo evanescente).

3. La sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio, senza bisogno di esaminare il terzo motivo di ricorso, formulato in subordine ai precedenti.

4. Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA