Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1543 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18784-2020 proposto da:

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT,

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato

MARCO DI SIENA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4748/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione di Euro 1.974,75, per ritardata registrazione del contratto di locazione di durata quadriennale a partire dal (OMISSIS), avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS), effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l’intera durata del contratto.

2. La CTP rigettava il ricorso recependo la tesi dell’Ufficio.

3. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate l’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la sanzione era stata correttamente parametrata sull’intero canone contrattuale

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. h), per avere la CTR errato nel non affermare che, avendo il contribuente optato per il pagamento dell’imposta su base annuale, anche la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata sulla prima annualità e non sul valore del canone riferito all’intera durata del contratto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sulla base di calcolo delle sanzioni.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

3.1 La cornice normativa della controversia sottoposta allo scrutinio di questa Corte è la seguente: a) D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 69, nella versione applicabile ratione temporis, “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’art. 19, è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecento quaranta per cento dell’imposta dovuta”; b) D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 43 “la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti è costituita…. per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto c); D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 17, commi 1 e 3 “L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.

3.2 Dal coordinato esame della normativa sopra indicata si può affermare che per i contratti di locazione aventi ad oggetto beni diversi da quelli urbani l’imposta liquidata dalle parti è assolta entro il termine di legge in un’unica soluzione e nella sua interezza.

3.3 L’art. 17, comma 3, quale modificato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 18, lett. a), prevede limitatamente alle locazioni pluriennali di immobili urbani ed in deroga in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. h), urbani, una disciplina, giustificata dalle sottese esigenze di natura socio economico, in base al quale l’obbligo di corrispondere l’imposta del registro è assolto con cadenza annuale.

3.4 La Corte Costituzione (cfr. Corte Cost., ordinanza 28 dicembre 2006, n. 461 richiamata anche da Cass. 21792/2012), al riguardo ha sottolineato che la facoltà, stabilita dal citato D.Lgs., art. 17, comma 3, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale “non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della L. n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l’opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all’erario di incamerare anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un “meccanismo incentivante” detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della “percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità” (nota I – introdotta anch’essa dalla L. n. 449 del 1997 – al D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, Parte prima, art. 5)”.

3.5 Una ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita, sempre secondo quanto affermato dal Giudice delle Leggi, dalla previsione della subordinazione del diritto al rimborso dell’imposta di registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del pagamento del tributo in unica soluzione

3.6 Tale disposizione non avrebbe ragion d’essere se, come ritenuto dalla impugnata sentenza, l’assolvimento dell’imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento è non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell’imposta di registro consentito dalla normativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani.

3.7 Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’importo della sanzione da irrogare dal contribuente va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità di contratto.

3. In accoglimento del primo motivo del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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