Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15429 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8304-2015 proposto da:

QUERCIA S.R.L. (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati STEFANO ZONCA, CESARE ZONCA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITO GRITTI, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

347/2006 del TRIBUNALE di BERGAMO;

uditi gli avvocati Maurizio CORAIN, Gabriele PAFUNDI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. DI IASI CAMILLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino

inammissibile il ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Quercia s.r.l. con due ricorsi successivamente riuniti ha adito il Tar della Lombardia chiedendo l’annullamento delle deliberazioni di approvazione del P.R.G. della città di Bergamo e la condanna del suddetto Comune e della Regione al risarcimento dei danni dalla medesima subiti sia in relazione alla mancata approvazione del piano di lottizzazione presentato con riguardo ad aree di sua proprietà sia in relazione alla introduzione del vincolo di in edificabilità delle aree suddette derivante dalla modificazione della originaria previsione del piano regolatore.

Il Tar adito ha respinto la domanda di annullamento del P.R.G. della città di Bergamo, declinando la giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria. La società, pur impugnando dinanzi al C.d.S. la decisione del TAR, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bergamo il Comune della medesima città per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento dilatorio del suddetto nella trattazione di una istanza di lottizzazione che, protraendosi negli anni, aveva comportato l’impossibilità di costruire sulle aree di sua proprietà a causa del succedersi di diverse previsioni del suddetto P.R.G., e, avendo il Comune convenuto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, propone regolamento di giurisdizione.

Il Comune si è costituito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del regolamento proposto, in conformità con le conclusioni del P.G. e con la ormai da tempo univoca giurisprudenza di queste sezioni unite, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene.

In proposito deve infatti evidenziarsi che un primo orientamento, secondo il quale la preclusione del regolamento preventivo per effetto di una pronunzia sulla sola giurisdizione investe soltanto il giudizio proposto dinanzi al giudice che ha emesso tale pronunzia e non quello proposto dinanzi ad altro giudice (v. tra le altre Cass. n. 19787/2003), risulta ormai superato dalle decisioni successive.

In particolare, un primo orientamento (cfr. tra le altre su n. 14828 del 2010), ha sottolineato che nell’attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell’entrata in vigore L. n. 69 del 2009, art. 59 – contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione -, si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione e con la conseguenza che la preclusione del regolamento preventivo dopo che il giudice di merito ha emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all’ipotesi di proposizione dell’indicato rimedio nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga proposto a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come fornito di “potestas iudicandi”, per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell’impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.

Il suddetto principio, sia pure attraverso un percorso argomentativo non completamente sovrapponibile a quello sopra esposto, trova piena conferma anche in altre decisioni di queste sezioni unite (v. tra le altre su nn. 23596 del 2010 e 2716 del 2010) le quali – attraverso la valorizzazione dell’istituto della “translatio iudicii” e del consolidato principio secondo il quale la prima parte dell’art. 41 c.p.c., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, costituente strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione- sono pervenute ad affermare che quello che si instaura dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ed autonomo ma costituisce la naturale prosecuzione di un unico processo, con la conseguenza che non può essere proposto regolamento preventivo poichè la sentenza declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell’unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento suddetto, che presuppone la mancanza di una decisione sulla giurisdizione.

Deve essere pertanto dichiarata l’inammissibilità del proposto regolamento. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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