Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15429 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.21/06/2017), n. 15429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4038/2016 proposto da:
M.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
ANGELO SALA e MARIA ELENA GALBIATI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2884/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 3.7.2015, la quale, per quanto ancora rileva, ha fissato l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento per la prole minorenne pari ad Euro 600,00 mensili, oltre alla metà di spese varie, ponendo per intero le spese del grado a carico dell’appellante;
– che la parte intimata ha depositato il controricorso;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Diritto
CONSIDERATO
– che il primo motivo, il quale censura la violazione degli artt. 147, 148, 316-bis, 337 ter, 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte del merito fissato la predetta misura del contributo a carico del ricorrente, è manifestamente inammissibile, in quanto, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, lamenta, come è palesato dalle molteplici espressioni usate, un inadeguato e non condiviso giudizio di fatto circa la effettiva capacità economica dell’onerato e, nel contempo, della madre, riproponendo nella sostanza tutti gli argomenti fattuali già esaminati dai giudici di merito;
– che tale motivo è manifestamente inammissibile anche laddove censura la misura del contributo sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), dato che parimenti ivi ripropone in pieno il giudizio di fatto, del tutto estraneo ai limiti della disposizione (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);
– che il secondo motivo, il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è manifestamente infondato, in quanto il giudice del merito ha considerato l’avvenuto rigetto integrale delle domande dell’appellante, onde ha fatto piena applicazione del principio della soccombenza;
– che occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità;
– che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (art. 10 del citato decreto).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017