Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15429 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 03/06/2021), n.15429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10600-2020 proposto da:

P.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO CALDERONI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato EMANUELE BALBO DI VINADIO;

– resistente –

e contro

MANHATTAN SRL, Z.M.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 10694/16 del

TRIBUNALE di VERONA, datata 3/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO, che, visto l’art.

380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti l’istanza

di regolamento di competenza.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Manhattan S.r.l., quale debitore principale, P.A. e Z.M., quali fideiussori, convennero in giudizio Unicredit S.p.a. innanzi al Tribunale di L’Aquila, per sentir dichiarare l’infondatezza parziale del credito di Euro 1.808.862,36 vantato in via stragiudiziale dalla banca convenuta in relazione ad un contratto di finanziamento (che aveva sostituito due precedenti contratti di mutuo) stipulato in favore della Manhattan S.r.l. con la detta banca, assistito da un contratto derivato (che aveva sostituito i due contratti di swap inerenti agli iniziali due mutui) e garantito da fideiussione omnibus rilasciata solidalmente dal P. e dallo Z., deducendo la nullità dei contratti derivati e formulando, altresì, istanza risarcitoria per l’importo di Euro 300.000,00 a titolo di indebita segnalazione a sofferenza;

la convenuta si costituì proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme dovute ed eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza del Tribunale adito;

il Tribunale di L’Aquila 9 dichiarò incompetente in favore del Tribunale di Verona, innanzi al quale gli attori riassunsero il processo;

con successivo atto di citazione del 16 novembre 2019, P.A. citò in giudizio la Unicredit S.p.a. innanzi al Tribunale di Milano, per sentir dichiarare “la nullità totale ed autonoma del contratto di fideiussione omnibus limitata n. (OMISSIS) stipulato in data (OMISSIS) e di seguito integrato con estensione di garanzia fra l’attore garante sig. P.A. e la creditrice Unicredit S.p.A.”;

in data 20 gennaio 2020 il P. depositò dinanzi al Tribunale di Verona istanza per dichiarazione di continenza in favore della causa pendente a Milano;

l’istanza venne rigettata con ordinanza del 3 marzo 2020;

avverso detto provvedimento P.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato da memoria;

ha resistito con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., Unicredit S.p.a., che ha pure depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

non hanno svolto attività difensiva in questa sede Z.M. e Manhattan S.r.l.;

il P.G. ha concluso per l’inammissibilità per tardività ricorso, con riferimento al disposto di cui all’art. 38 c.p.c., comma 2, o, in subordine, per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quei giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass., sez. un, ord., 29/09/2014, n. 20449; Cass., ord., 20/01/2017, n. 1615; Cass., ord., 7/06/2017, n. 14223; Cass., ord., 7/03/2018, n. 5354; Cass., ord., 3/02/2020, n. 2338);

nella specie, da quanto si evince dal medesimo provvedimento impugnato, nonchè dal ricorso e dalla memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., e dagli altri atti di causa, il Giudice monocratico, sciogliendo la riserva assunta sulla sola “questione della continenza” all’udienza del 28 gennaio 2020, già fissata per la precisazione delle conclusioni e successivamente indicata quale udienza in cui decidere sull’istanza di continenza medio tempore depositata dall’avv. Calderoni, ha ritenuto infondata l’eccezione di continenza sollevata dagli attori e ha, in particolare, rilevato che la domanda di nullità avanzata presso il Tribunale di Milano deve considerarsi la stessa domanda rispetto a quella radicata dinanzi al Tribunale di Verona e che spetta al Giudice successivamente adito dichiarare “la continenza (rectius, nel caso di specie, la litispendenza) con la causa previamente instaurata”, così reputando sussistente la propria competenza, senza che le parti abbiano precisato previamente le conclusioni sull’intera causa e, soprattutto, senza assumere in decisione potenzialmente l’intera controversia, sicchè deve escludersi che ricorra, nel caso all’esame, l’ipotesi eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite con l’ordinanza già indicata;

ed invero, ciò trova conferma dal verbale di udienza del 28 gennaio 2020 nonchè proprio dal tenore dell’ordinanza impugnata in questa sede e adottata a scioglimento della riserva assunta in quella data, in quanto il Tribunale di Verona, ritenendo la causa matura per la decisione, ha nuovamente fissato l’udienza della precisazione delle conclusioni;

da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione;

alla luce delle ragioni sopra espresse (v. anche Cass., ord., 12/10/2016, n. 20608), va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza;

stante la particolarità della vicenda processuale e delle questioni esaminate, va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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