Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15428 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25744-2014 per conflitto negativo di giurisdizione
proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI
CAGLIARI, con ordinanza n. 830/2014 depositata il 24/10/2014 (r.g.
n. 754/2008) nella causa tra:
U.F.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
A.S.L. n. (OMISSIS) DI (OMISSIS);
– resistente non costituitasi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. DI IASI CAMILLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI PASQUALE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la
giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce consequenziali.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che U.F. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Lanusei la A.S.L. n. (OMISSIS) della medesima città chiedendone la condanna al rimborso delle spese sanitarie sostenute per un ricovero all’estero;
che il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
che il T.A.R. della Sardegna dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione;
che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita;
che il P.G. ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite, in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (della L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e D.M. Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione sia nel caso in cui l’autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacchè viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni (cfr. SU n. 25925 del 2011 nonchè n. 2867 del 2009 e v. anche S.U. n. 20577 del 2013);
che pertanto, in conformità col parere espresso dal P.G. deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo le parti svolto attività difensiva.
PQM
La Corte a Sezioni Unite dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per l’effetto cassa la sentenza n. 180 del 2008 emessa tra le parti dal Tribunale di Lanusei.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016