Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15428 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15428 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: BIELLI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore generale pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende

– ricorz -exate Contro
s.r.l. ALE.P.A.

Agricola Calatina, con sede a Caiazzo, contrada San

Giovanni e Paolo, in persona del legale rappresentante dottoressa Paola
Riccio, elettivamente domiciliata in Roma, via Cogoleto n. 101,

scala a,

interno 10, presso il dottor Francesco Gaeta e la dottoressa Arabella
Biaqgi, e rappresentata e difesa dall’avvocato Ubaldo De Vincentis
(ugualmente domiciliato), giusta procura speciale a margine del
ricorso

– controrícorrente

Data pubblicazione: 22/07/2015

I
•it

‘4
avverso la sentenza n. 117/32/08 della Commissione tributaria regionale
della Campania, depositata il 24 ottobre 2008, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
giugno 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;
udito, per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Paolo Gentili, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottor
Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.— Con sentenza n. 117/32/08, depositata il 24 ottobre 2008 e non notificata, la
Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: «CTR») rigettava l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. ALE.P.A. Agricola Calatina (hinc: «s.r.1.»)
avverso la sentenza n. 185/08/2007 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (hinc:
«CTP») e compensava tra le parti, per «giusti motivi», le spese del giudizio.
Il giudice di appello premetteva che: a) in primo grado, la s.r.l. aveva impugnato l’atto con
cui l’Agenzia delle entrate, adducendo la mancanza di operazioni imponibili attive con cui
compensare quelle passive, le aveva negato il rimborso dell’IVA relativa al 2003; b) l’adita CTP
aveva accolto il ricorso affermando che, per il rimborso, è sufficiente (ai sensi dell’art. 30 del d.P.R.
n. 633 del 1972) un ammontare detraibile superiore all’IVA sulle operazioni imponibili, senza
necessità di aver posto in essere operazioni imponibili attive; c) l’ufficio tributario aveva appellato
la sentenza di primo grado, deducendo che la s.r.l. aveva svolto solo operazioni passive per beni
strumentali e, rientrando nel novero delle società non operative, non aveva diritto al rimborso IVA;

d) l’appellata aveva replicato eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto privo di motivi
specifici ed opponendo, nel merito, di aver svolto operazioni attive dal 2004, con graduale
progressione.
Tanto premesso, la CTR rilevava che l’appellante Agenzia, pur sostenendo che il rimborso
IVA non è dovuto in mancanza di operazioni imponibili attive, non aveva contestato né che la s.r.l.
avesse effettivamente sostenuto i costi indicati per la detrazione IVA né che l’art. 30 del d.P.R. n.
633 del 1972 non condiziona il rimborso all’effettuazione di dette operazioni attive. Il giudice di
secondo grado dichiarava, pertanto, di rigettare l’appello «a prescindere se la società appellata possa
annoverarsi tra le imprese non produttive, ciò che la difesa della contribuente ha escluso con

n

convincenti motivazioni».
2.— Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo, notificato il 2- 9 dicembre 2009.
3.—La s.r.l. resiste con controricorso notificato il 21 gennaio 2010.
Considerato in diritto
1.—Con l’unico motivo del ricorso, corredato da quesito motivazionale, l’Agenzia delle
entrate denuncia — in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la insufficiente

costituzione (avvenuta il 21 febbraio 1986) fino al 2003: secondo la ricorrente, la CTR ha motivato
sul punto limitandosi a rinviare alle difese della contribuente senza esporle e senza farle proprie con
autonomo convincimento.
1.1.— Il motivo è inammissibile perché non incide sulla effettiva ratio decidendi della
sentenza di appello. La CTR, infatti, ha basato la sua pronuncia sull’assunto, in punto di diritto, che
il rimborso dell’eccedenza IVA è consentito dalla legge anche in mancanza di operazioni imponibili
attive ed ha aggiunto che, per tale ragione, era irrilevante accertare se la società appellata potesse
annoverarsi o no tra le imprese non produttive, anche se la difesa della contribuente aveva escluso
tale inoperatività «con convincenti motivazioni». 11 giudice di appello afferma testualmente di
decidere: «a prescindere se la società appellata possa annoverarsi tra le imprese non produttive, ciò
che la difesa della contribuente ha escluso con convincenti motivazioni< La censura della ricorrente, dunque, attiene ad un punto (la qualificabilità della contribuente come "società non operativa", ai sensi di legge) dal quale la stessa sentenza di appello ha inteso «prescindere». Non viene censurato, invece, il principio posto a base della medesima sentenza, secondo cui l'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 non condiziona il rimborso all'effettuazione di dette operazioni attive (principio, peraltro, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte: Cass. n. 15224 del 2004; n. 27046 del 2005; n. 4335 del 2007; n. 28082 del 2013; n. 1077 e n. 1081 del 2014). motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dalla non operatività della s.r.l. dalla sua 2.—Il controricorso è inammissibile perché è stato proposto tardivamente. Infatti il ricorso risulta notificato il 2- 9 dicembre 2009 e, pertanto, il controricorso doveva essere notificato entro il 18 gennaio 2010 (lunedí), mentre è stato notificato il 21 gennaio 2010. 3.— La rilevata tardività del controricorso esclude il rimborso delle sitb otilAniegike NCELLERR giudizio di legittimità in favore della società. IL. ...2.2.111,...2015 P.Q.M. Dichiara inammissibile l'unico motivo di ricorso, nonché il controricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 16 gi 2015

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