Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15428 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/07/2020), n.15428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. Nazzicone Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3407-2019 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA VARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

è proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano del 4.12.2018, che ha disatteso il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

il primo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 8, per avere il Tribunale ritenuto non credibile il racconto del richiedente (che ha narrato di avere lasciato il Bangladesh a causa della sua relazione con una ragazza hondu), quando invece esso lo era;

– che il secondo motivo deduce nullità del procedimento e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 7, 8, 10, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il Tribunale di Milano omesso di rilevare la mancata costituzione dell’Amministrazione statale convenuta e la mancanza di videoregistrazione del colloquio del ricorrente nella fase amministrativa;

– che il terzo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), per avere il Tribunale omesso di effettuare un esame approfondito circa la situazione nella zona di provenienza del richiedente;

– che il quarto motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 32 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, oltre ad omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per mancata valutazione della sua situazione di vulnerabilità a causa dell’età e del suo lavoro di lavapiatti in un ristorante cinese;

– che il secondo motivo, di ordine processuale, è manifestamente infondato;

– che, come questa Corte ha già ritenuto (Cass. 14 ottobre 2019, n. 25888), il D.Lgs. cit., art. 35-bis, non prevede affatto la necessaria costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno a pena di nullità del procedimento, come invece dedotto dal ricorrente; inoltre, come del pari già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 5973/2019, n. 3029/2019) nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del Giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, e non essendo dunque atto dovuto il rinnovo della audizione dello straniero;

– che, addirittura, nel caso di specie il tribunale non soltanto ha fissato l’udienza, ma vi ha anche ascoltato il richiedente ivi comparso: onde il motivo si palesa del tutto pretestuoso;

– che, con riguardo alle rimanenti censure, anzitutto e radicalmente la corte del merito non ha ritenuto il medesimo credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutane di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzitutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori ” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340): ed il tribunale ha lungamente esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono completamente inattendibili ed inaffidabili;

– che, dunque, col primo motivo il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre – inammissibilmente – il giudizio sul fatto;

– che, quanto al terzo e quarto motivo, sul diniego dello status di rifugiato il tribunale ha correttamente escluso che la narrazione sia da ricondurre a forme di persecuzione, integranti tale forma di protezione;

– che, con riguardo al diniego di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c), il tribunale ha escluso il rischio di danno grave e di conflitto armato generalizzato, reperendo ampie informazioni sul paese di origine del richiedente ed analizzando le fonti: onde, a fronte di tali deduzioni, i motivi si risolvono in una rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede;

– che, quanto alla protezione umanitaria, il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha neppure allegato ragioni personali di vulnerabilità cd il tribunale ha, in punto di fatto, rilevato come il solo argomento è quello di una precaria attività lavorativa in Italia;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura di Euro 2.100,00, oltre spese anticipate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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