Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15427 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23891-2014 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ROMA, con

ordinanza n. 5406/2014 depositata il 22/05/2014 nella causa tra:

M.D.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

contro

SOC. TRENO ALTA VELOCITA’ TAV S.P.A. E PER ESSA RFI RETE FERROVIARIA

ITALIANA S.P.A., REALE MUTUA ASSICURAZIONI, SOC. SACE BT S.P.A., SOC

UGF S.P.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. DI IASI CAMILLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

DEL CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.D. conveniva dinanzi al Tribunale civile di Roma T.A.V. s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di danni o indennizzi in dipendenza del nocumento patito: per le immissioni di polveri, vibrazioni e rumori provenienti dal cantiere (prossimo alla sua abitazione) per la realizzazione della linea A.V., l’ammodernamento della linea (OMISSIS) e la costruzione di opere accessorie, oltre che per la modifica “delle condizioni ambientali antistanti la propria casa” e “della veduta e delle materiali condizioni di vita” determinata, tra l’altro, dalla “presenza di un parcheggio di scambio posto a meno di tre metri dall’abitazione con conseguente immissione di smog, vibrazioni e rumori”.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il T.A.R. successivamente adito, con ordinanza depositata in data 22.05.2014, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Il P.G. presso questa Corte Suprema ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità con le conclusioni del P.G. e con la giurisprudenza di queste sezioni unite, la quale, proprio in fattispecie analoghe, ha anche recentemente ribadito che l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere (v. tra le altre, da ultimo, s.u. nn. 3732 del 2016; 2052 del 2016 nonchè 22116 del 2014).

Nella specie infatti non risulta contestato il progetto di ubicazione della linea ferroviaria nè si deduce, neppure incidentalmente, l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici, e non vengono in discussione atti autoritativi della P.A.: il petitum sostanziale -al quale occorre fare riferimento per individuare il giudice munito di giurisdizione- è infatti individuabile nel diritto della proprietaria di immobile situato nei pressi del cantiere dell’A.V. ad essere indennizzata e/o risarcita per i disagi derivanti dalle modalità di svolgimento dei lavori nel suddetto cantiere.

Non risultano pertanto in alcun modo contestati profili attinenti alla legittimità del complesso iter amministrativo che ha condotto all’approvazione del progetto ed alla realizzazione dell’opera pubblica nè risulta che l’azione sia stata mirata, neanche in via mediata, a contestare il progetto di ubicazione della linea ferroviaria e/o a mettere in discussione, neppure incidentalmente, i provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

La Corte a Sezioni Unite dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per l’effetto cassa la sentenza n. 25163 del 2010 emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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