Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15427 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15427 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 24639-2009 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI, in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA UNITA’ 13, presso lo
studio dell’avvocato LUCIANA CAVIGLIA, rappresentato
e difeso dagli avvocati CONTENTO LUIGI, GIUSEPPE
2015

BERNONI, LORENZO DELL’ELCE, giusta delega in calce;
– ricorrente –

2199

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/07/2015

4
-..

,. STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 106/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MACCALLINI per
delega Avvocato CONTENTO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’azienda Ospedaliera G. Salvini, con sede in Garbagnate Milanese, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP
di Milano avverso il diniego opposto dalla locale Agenzia delle Entrate ad istanza di rimborso
presentata in data 15-4-2005 per maggior IRPEG erroneamente versata negli anni 1998-2002
relativamente a fabbricati e terreni il cui reddito era stato dichiarato dall’Azienda nell’erroneo
convincimento di esserne la legittima proprietaria; circostanza, quest’ultima, esclusa invece dal
proprietà dei detti immobili in capo al Comune di Milano.
La CTP ha accolto il •ricorso;; -in particolare -la -CTP -ha -ritenuto tempestiva l’istanza in quanta la
decorrenza del termine di decadenza per la presentazione della stessa non poteva essere fatta
coincidere con la data del pagamento allorchè (come nel caso in questione) l’erroneità di questo
derivava da un evento successivo dal quale solo discendeva in modo incontrovertibile tale
qualificazione di erroneità, e quindi il carattere di indebito della somma.
Con sentenza depositata il 29-9-2008 la CTR Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello
dell’Agenzia, ha dichiarato l’Azienda decaduta dal diritto al rimborso per le annualità 1998, 1999 e
2000, confermando nel resto l’impugnata decisione; in particolare la CTR, ritenuto incontestato che gli
immobili erano di proprietà (sin dai primi anni del 1900) del Comune di Milano e che l’Azienda aveva
erroneamente inserito gli stessi nelle dichiarazioni dei redditi concernenti i detti anni versando le
relative imposte, ha evidenziato che l’art. 38 prevedeva che, in caso di errore materiale, duplicazione
ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, il soggetto che avesse effettuato il
versamento diretto aveva l’onere di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48
mesi; al riguardo ha poi precisato che nella detta nozione di “inesistenza totale o parziale dell’obbligo
di versamento” rientrava anche l’ipotesi (quale quella di specie) di pagamento eseguito erroneamente
in quanto non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria; siffatta ipotesi, pur
integrante un indebito oggettivo, non poteva tuttavia essere ricondotta alla disciplina generale di cui
all’art. 2033 cc ed al relativo termine decennale di prescrizione, ma alle specifiche preclusioni e
decadenze previste dalle speciali norme tributarie, e, in particolare, al su menzionato art 38; ne
discendeva, nella fattispecie in esame, la tardività dell’istanza di rimborso (presentata il 15-4-2005)
rispetto all’IRPEG versata in relazione alle dichiarazioni dei redditi 1998, 1999 e 2000 (per
quest’ultimo anno non risultava neanche documentato il diritto al rimborso, non essendo stata né
indicata la parte di importo afferente i fabbricati né precisata la data del versamento) ed il diritto al
rimborso solo per gli anni 2001 e 2002.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Azienda Ospedaliera, affidato a due
motivi; ha resistito l’Agenzia.

Tribunale di Milano, che, con sentenza 16649/03 depositata il 1-12-2003, aveva accertato il diritto di

,

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Azienda, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art 38 dpr 602/73, ha
dedotto di avere avuto conoscenza dell’erroneità del pagamento solo in seguito al deposito (avvenuto
in data 1-12-2003) della su menzionata sentenza 16649/03 del Tribunale di Milano, che aveva
accertato il diritto di proprietà degli immobili . in capo al Comune di Milano; di conseguenza, prima di
tale data il pagamento non poteva considerarsi erroneo, in quanto l’Azienda, ritenendo essere la
con la pubblicazione della sentenza era stata accertata l’erroneità dei detti pagamenti ed era quindi
sorto in capo all’Azienda il diritto al rimborso degli stessi, da esercitarsi nel termine di 48 mesi
decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (1-12-2003) e non dalla data dei singoli
versamenti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia in controricorso, il motivo è innanzitutto ammissibile,
non ravvisandosi la dedotta carenza di autosufficienza, atteso che la data di presentazione dell’istanza
è circostanza assolutamente pacifica, peraltro espressamente riportata nella sentenza impugnata.
Il motivo è, tuttavia, nel merito infondato.
In ordine alla sollevata questione della decorrenza del termine di decadenza, va innanzitutto
precisato, in termini generali, che, come confermato di recente da Cass. Sez. unite 13676/2014
(secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’ art. 38
del cl.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la
ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma
successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte
di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria
di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata
una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” ), l’istituto della decadenza (corna anche quello della
prescrizione) è posto a presidio del principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibilità dei c.d.
rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza; va quindi ribadito che costituisce principio immanente in ogni Stato
di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in
presenza di determinati eventi (quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, o altri
motivi previsti dalla legge), e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente
interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche; principio ancora più cogente in
materia di entrate tributarie, ove è da porre in relazione anche con le rigorose regole concer e ‘ il

legittima proprietaria dei detti immobili, aveva correttamente provveduto ai relativi versamenti; solo

bilancio dello Stato di cui all’art. 81 Cost; siffatta finalità comporta l’impossibilità di configurare profili
di carattere sanzionatorio nei citati istituti, e, in particolare nella decadenza.
Ciò posto in termini generali, va poi, nello specifico, evidenziato che nell’ordinamento tributario
italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale, basato sull’istanza di parte
da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di
imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario; siffatto regime impedisce, in
linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune; a tale
tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo (del previsto termine decadenziale di
48 mesi) nella “data del versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata”.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ribadito dalla su menzionata
sentenza delle sez. unite 16476/2014, è rigoroso nella identificazione (di regola) del detto dies a quo
nel giorno del versamento, senza che possano trovare tutela situazione di inerzia incolpevole
dell’avente diritto al rimborso; rispetto al detto superiore principio della certezza delle situazioni
giuridiche non può infatti riconoscersi tutela alla posizione del contribuente che, sia pure in buona
fede, provvede erroneamente al versamento nella convinzione della sussistenza del presupposto
impositivo (nel caso di specie, la proprietà degli immobili).
Ed invero, il principio posto dall’alt 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione “comincia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – principio da ritenersi applicabile anche alla
decadenza – deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sull’inizio del
decorso del termine (salve le eccezioni stabilite dalla legge) l’eventuale impossibilità di fatto di agire in
cui venga a trovarsi il titolare del diritto, o la convinzione (poi rilevatasi erronea) della sussistenza del
presupposto impositivo; nella fattispecie in questione, non vi è dubbio che il contribuente aveva la
possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli
immobili in questione, sicchè la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun
modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.
Con il secondo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione dell’art 38 dpr 602/1973, l’Azienda
ha dedotto, in subordine, l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso il diritto al
rimborso per l’IRPEG versata relativamente all’anno 2000; al riguardo ha evidenziato di avere versato
il saldo per detta annualità nel giugno 2001, sicchè da tale data ( e non da quella dei versamenti in
acconto) doveva eventualmente decorrere il detto termine di 48 mesi, atteso che i versamenti in
acconto (per l’unitarietà dell’obbligazione tributaria) acquistavano carattere di definitività (quale
termine di riferimento per la richiesta di rimborso) solo con il versamento del saldo.
Il motivo è inammissibile.

riguardo, rileva, in particolare, per quanto qui interessa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il quale, in

-

Cr,

Lo stesso, invero, facendo riferimento alla distinzione tra versamento in saldo e versamento in
acconto, non coglie la ratio dell’impugnata decisione; la CTR, infatti, senza alcuna cenno alla detta
distinzione, ha solo affermato, in ordine all’anno 2000, che, come eccepito dall’appellante Ufficio (il
quale aveva evidenziato che la contribuente non aveva idoneamente evidenziato la parte di importo
afferente i redditi dei fabbricati e non aveva documentato la data del suo effettivo versamento
nell’anno 2001), “non risultava idoneamente documentato dalla ricorrente Azienda ospedaliera il
diritto della somma richiesta a rimborso, anche con riguardo al termine di 48 mesi di cui airart 38 dpr
dal principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui “il termine di decadenza per la
presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione
riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal
versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi
anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo
complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an”
e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli
versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente
o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso
sussistono sin da tale momento” (Cass. 13478/2008).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che si
liquidano in complessivi euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Co I deciso in Roma il 0-6-2015
Il onsigliere est
M

Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

602/1973″; in ogni modo, il motivo è anche infondato, non essendovi alcuna ragione per discostarsi

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