Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15427 del 20/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/07/2020), n.15427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3311-2019 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI
BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RITENUTO
– che viene proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Bari del 14.12.2018, il quale ha disatteso il ricorso avverso la decisione negativa della competente commissione territoriale;
– che non svolge difese il Ministero dell’interno intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO
– che le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere esaminato la sua domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo;
II) “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5”, avendo svolto il giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’odierno ricorrente senza rispettare i criteri imposti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
III) “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, dolendosi del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, perchè il tribunale non ha bene indagato la situazione del paese;
– che gli esposti motivi necessitano di una trattazione congiunta perchè tutti affetti dal medesimo vizio di palese inammissibilità;
– che, invero, essi presentano tutti il medesimo vizio di specificità ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi, le diverse censure proposte, nella generica indicazione di alcune disposizioni di legge che si assumono violate, senza una precisa identificazione delle affermazioni in diritto del provvedimento impugnato che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e senza l’illustrazione di motivate ragioni dell’ipotizzato contrasto e, quindi, in una mera e apodittica contrapposizione delle tesi del ricorrente a quelle desumibili dalla sentenza impugnata;
– che, inoltre, le uniche argomentazioni difensive svolte tendono ad una riconsiderazione della situazione imperversante nel contesto di origine del richiedente, valutazioni che, impingendo il merito, sono inammissibili in sede di legittimità;
– che in tal senso esistono numerosi precedenti in termini (fra le più recenti, Cass. n. 19720 del 2018; n. 24397 del 2019; n. 23735 del 2019);
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020