Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15426 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA POLIS s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Leporini
Filippo, come da procura a margine del ricorso, domiciliata per legge
presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MONTEVERDE s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, e
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Salerno cron n.
94/2010 depositato il 18 gennaio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Polis s.p.a., agente per la riscossione, ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe che ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto del giudice delegato al fallimento della Monteverde s.r.l. che ha ammesso solo parzialmente il credito insinuato.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorso è inammissibile.
Hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte che “la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente ìndaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e dei tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura” (Sent. n. 16628 del 17/07/2009; nello stesso senso Cass. Civ. n. 15180/2010).
A tale principio non e conforme il ricorso de quo nel quale la descrizione dei fatti rilevanti per il giudizio è totalmente affidata alla integrale e sovrabbondante riproduzione degli atti di causa e in particolare delle scritture difensive delle parti e della decisione di merito, mentre l’intervento del ricorrente è limitato alla mera descrizione del momento processuale nell’ambito del quale gli stessi sono intervenuti o alla riproduzione letterale di alcuni atti; manca invece totalmente il benchè minimo sforzo di effettuare una qualche lettura ragionata degli stessi in modo da offrire alla Corte tutti e soltanto gli estremi rilevanti per il giudizio imponendo così una lettura che dovrebbe sopperire all’obbligo inevaso della parte nell’ottica della collaborazione processuale che la norma impone. L’inadeguatezza del metodo espositivo si apprezza nell’esame dei motivi il cui tessuto argomentativo è ricco di rimandi al contenuto degli atti di causa che non viene riferito per la parte che interessa ma appunto richiamato in toto, lasciando così inammissibilmente alla Corte l’onere di rinvenire ed enucleare le parti necessarie per la decisione.
Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011