Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15425 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8628-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA,
con ordinanza n. 475/2015 depositata il 27/03/2015 (r.g. n.
497/2014) nella causa tra:
ICHNOLAB S.R.L.;
– ricorrente che non si è costituita in questa fase –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CARISBO – CASSA DI RISPARMIO DI
BOLOGNA S.P.A., INTESA SAN PAOLO S.P.A. – DIREZIONE FINANZA
AGEVOLATA LEGGE 488/92;
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude che sia affermata la
giurisdizione ordinaria.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 31 gennaio 2014 il Tribunale di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine al giudizio promosso dalla ICHNOLAB s.r.l. nei confronti del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e della CARISBO-Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., nonchè dell’INTESA SAN PAOLO s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni da ritardo nell’erogazione di un finanziamento concesso nel 2002 per l’installazione di un impianto destinato ad attività di ricerca e sperimentazione di materiali da costruzione, in provincia di Oristano.
Il processo veniva riassunto dinanzi al T.A.R. della Sardegna, che con ordinanza 27 marzo 2015 sollevava conflitto negativo di giurisdizione, motivando che la controversia concerneva diritti soggettivi, scaturenti dal finanziamento concesso e successivamente revocato per inadempimento dell’Ichnolab.
Il Procuratore generale concludeva per la dichiarazione della giurisdizione civile ordinaria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisdizione della presente controversia appartiene al giudice civile ordinario, avendo oggetto esclusivamente risarcitorio, in dipendenza di inadempimenti hinc et inde allegati, relativi alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
Nè è circostanza idonea ad attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo l’intervenuta revoca del beneficio – per violazione degli obblighi assunti e per sviamento, dal programma finanziato, dei fondi erogati – stante l’assenza di alcun profilo di discrezionalità nella condotta della Pubblica amministrazione (Cass., sez. unite, 25 gennaio 2013 n. 1776).
Si verte, dunque, non già in tema di interesse legittimo alla concessione del contributo, bensì di un preteso diritto soggettivo perfetto al pagamento della terza rata a saldo del contributo concesso; oltre al risarcimento del danno conseguente, prospettato in sede di edictio actionis come lucro cessante e copertura di un mutuo bancario.
PQM
– Dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016