Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15425 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G., Avvocato ricorrente in proprio, con domicilio
eletto in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 18, presso il proprio
studio;
– ricorrente –
contro
S.I.A. SOCIETA’ IMMOBILIARE ARICCZA S.r.l., fallita;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma depositato il 29
dicembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. V.G., curatore del fallimento della S.I.A. Società Immobiliare Ariccia s.r.l., dichiarato con sentenza del 10.6.1998, ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il Tribunale, all’esito dell’approvazione del rendiconto, ha liquidato definitivamente il suo compenso.
La curatela, rappresentata da un curatore speciale, non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 39, L. Fall. e del D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 4 per avere il Tribunale liquidato il compenso in complessivi Euro 108.240,56 (di cui Euro 76.000 sull’attivo e Euro 32.240,56 sul passivo) e quindi in misura pari agli acconti già concessi è manifestamente fondato, dal momento che il compenso liquidato è inferiore al minimo previsto dal citato D.M. che è di Euro 132.299,81.
La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento de secondo con cui si deduce il difetto di motivazione.
Il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011