Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15425 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 03/06/2021), n.15425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8743-2019 proposto da:

V.A., M.A.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA, n. 16, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO LAURO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO DELLA VEDOVA;

– ricorrenti –

contro

FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARTOLOMEO CAPASSO

N. 7, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA GARBARINO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSSELLA ANGIOLINI;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Unicredit S.p.A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, i coniugi M.A.R. e V.A. per sentir dichiarare a sè non opponibili, per carenza del requisito di cui all’art. 170 c.c., il fondo patrimoniale costituito dal V. nel 2008 a rogito del notaio Ve. di (OMISSIS) e la conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di (OMISSIS), e, comunque, inefficaci e privi di effetti ai sensi dell’art. 2901 c.c..

L’attrice dedusse di essere creditrice, già al momento della costituzione del vincolo patrimoniale, del V., quale fideiussore dal 2007 di Azienda Agricola Bucena S.p.a., in ragione dello scoperto di alcuni rapporti di c/c intestati a tale società, e che l’anno seguente il V. aveva costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., insieme alla moglie M., conferendovi l’unico bene immobile di proprietà del V..

I convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, revocò e dichiarò inefficace nei confronti di Unicredit S.p.a. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale; ordinò al Conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza e pose a carico dei soccombenti le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado la M. e il V. proposero appello.

Si costituì Fino 1 Securitisation (indicata nella sentenza impugnata, v. p. 4, per evidente lapsus calami, anche Securitasion) S.r.l., e per essa quale mandataria DoBank S.p.a., in qualità di successore a titolo particolare di Unicredit S.p.a. nel diritto controverso, contestando la fondatezza dell’appello.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 193/2019, rigettò sia l’eccezione preliminare proposta dagli appellanti relativa alla legittimazione processuale di Fino 1 Securitisation S.r.l., sia il merito del gravame.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.A.R. e V.A. sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso Fino 1 Securitisation S.r.l. e per essa, quale mandataria, DoBank S.p.a, denominazione sociale assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.a..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede Unicredit S.p.a.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 111 e 91 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che l’appello era stato proposto nei confronti di Unicredit S.p.a. che non si era costituita in quel grado.

Si era, invece, costituita Fino 1 Securitisation S.r.l., deducendo semplicemente di aver acquistato un portafoglio di crediti, giusto avviso pubblicato sulla G.U. in data 8 agosto 2017, dopo, quindi, il deposito della sentenza di primo grado, dopo la notifica dell’atto di impugnazione e dopo l’iscrizione a ruolo della causa di appello.

La costituzione della società da ultimo indicata era stata contestata sin dalla prima udienza e successivamente la medesima aveva depositato copia della già richiamata comunicazione pubblicata sulla G.U..

Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale abbia rigettato le censure dai medesimi proposte in tema di carenza di legittimazione di detta società. In particolare, evidenziano che la Corte di merito ha indicato nell’intestazione della sentenza di secondo grado Unicredit S.p.a., che ha pure indicato nella motivazione come costituita, e ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione di Fino 1 Securitisation S.r.l., rilevando la prova della titolarità del credito dalla già indicata pubblicazione in G.U..

Ad avviso dei ricorrenti, la successione nel diritto controverso per atto a titolo particolare non farebbe venir meno la legittimazione processuale del cedente e il cessionario avrebbe facoltà di intervento ex art. 111 c.p.c., sicchè, nel caso la predetta società avesse effettivamente acquistato il credito vantato nei confronti degli attuali ricorrenti da Unicredit S.p.a., ciò non avrebbe privato quest’ultima della legittimazione alla causa, salva la sua estromissione, e Fino 1 Securitisation S.r.l. avrebbe potuto al più intervenire in giudizio (e non “costituirsi”). Pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’errore di ritenere Fino 1 Securitisation S.r.l. una sorta di successore a titolo universale; avrebbe dovuto essere dichiarata la contumacia di Unicredit S.p.a. che, invece, è stata ritenuta costituita in appello e in suo favore è avvenuta la statuizione sulle spese. Deducono, infine, i ricorrenti che il provvedimento condannatorio non può essere riferito a Fino 1 Securitisation S.r.l., perchè “parte solo incidentale nemmeno individuata nell’epigrafe della sentenza”.

2. Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla medesima parte della sentenza censurata con il precedente motivo, per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la confusione tra appellato e interventore comporterebbe un’incertezza sul provvedimento di condanna che integrerebbe nullità della sentenza in sè per totale incertezza in ordine alla posizione dei soggetti che hanno partecipato al giudizio.

2.1. I primi due motivi sono infondati.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando, dal contesto della sentenza, risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass., ord., 18/07/2019, n. 19437; Cass. 25/09/2017, n. 22275; Cass. 20/03/2015, n. 5660; Cass. 09/10/2013, n. 22918).

Nella specie, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione la posizione di Fino 1 Securitisation S.r.l. e ha ritenuto la piena legittimazione della stessa all’intervento, avendo essa sufficientemente provato la cessione del credito; non vi è pertanto dubbio circa la sua assunzione della qualità di parte.

L’intervento di Fino 1 Securitisation S.r.l., a norma dell’art. 111 c.p.c., non comporta necessariamente l’estromissione di Unicredit S.p.a. dal processo; d’altronde, che la Corte di merito abbia considerato Fino 1 Securitisation S.r.l. (e per essa DoBank S.p.a.) quale successore a titolo particolare (pur se indicato come “successore processuale”) di Unicredit S.p.a. e che quest’ultima società non si sia costituita in secondo grado si evince chiaramente da p. 2 della sentenza impugnata in questa sede, da cui pure, oltre che dal contesto della medesima sentenza, complessivamente;

considerato, si desume con sufficiente chiarezza l’identità delle parti in causa.

Con riferimento alle spese, si osserva che nella sentenza impugnata esse sono regolate espressamente in base alla soccombenza e che, in particolare, nel dispositivo si fa riferimento alla “controparte”, e tale non può che intendersi la controparte costituita in secondo grado.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza già citata, risultano infondate le censure di cui ai mezzi in esame.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.c.. Sostengono che l’interveniente nel suo primo atto non si sarebbe “affermata acquirente del credito” verso gli allora appellanti e, quindi, non avrebbe avuto legittimazione all’intervento e che, malgrado le contestazioni da essi sollevate a tal proposito, la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sul punto.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Inammissibile per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti non hanno riportato nè il contenuto della comparsa di costituzione di Fino 1 Securitisation S.r.l., almeno nella parte utile a verificare come detta società si sia costituita, nè il tenore letterale dell’eccezione dai medesimi proposta al riguardo in appello, nè è indicato il fatto decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame (evidenziandosi, peraltro, che l’interesse e la legittimazione ad agire non sono di certo “fatti”). In ogni caso, il motivo è pure infondato, perchè la Corte di appello ha espressamente esaminato ed accertato – in fatto – la legittimazione, apprezzando in tal senso i documenti riversati in giudizio da Fino 1 Securitisation S.r.l..

4. Il quarto motivo è relativo alla titolarità del credito di Fino 1 Securitisation S.r.l.. Con tale mezzo i ricorrenti assumono che avevano contestato il difetto di prova sul punto, che dal documento prodotto ex adverso non risultava la cessione del credito nei loro confronti e che la Corte avrebbe omesso di esaminare tale documento, così incorrendo nel “vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

4.1. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che, oltre a confondere profili di violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e di vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non riporta il contenuto del documento che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale nè viene indicata la norma sostanziale violata.

5. Con il quinto motivo è denunziata la violazione dell’art. 2901 c.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per non aver rilevato “l’assenza di causa dell’assunzione della garanzia e quindi la mancanza dell’eventus damni da parte del garante”.

5.1. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, è irrilevante la circostanza che la fideiussione sia successiva alla stipula dei contratti bancari cui si riferisce l’obbligazione principale. Ciò che rileva, come correttamente ha ritenuto la Corte di appello (v. sentenza impugnata p. 7) e ciò neppure è stato specificamente censurato dai ricorrenti, è che il patrimonio del debitore sia diminuito successivamente al momento in cui il debito è stato contratto. Effettivamente, il debitore ha costituito il fondo patrimoniale (conferendovi l’unico immobile di sua proprietà), dopo aver stipulato la fideiussione; emerge, quindi, la variazione peggiorativa del patrimonio del debitore che integra l’eventus damni (v., tra le altre Cass. 18/03/2005, n. 5972).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorse e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nell3 misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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