Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15424 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MEDIALUX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo

studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato ROMITI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MINCI MAURO, giusta procura alla liti

in calce alla scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

R.M.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 1077/08 del TRIBUNALE di ROMA,

udienza il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “La s.p.a. Medialux impugna con regolamento di competenza quattro provvedimenti del Tribunale di Roma – sezione fallimentare – con i quali (dal luglio 2008 e, da ultimo, all’udienza del 21.5.2009) sono stati disposti la fissazione dell’udienza su ricorso per il fallimento della predetta società, due rinvii dell’udienza prefallimentare e la riserva in decisione sull’istanza.

A.O. – creditrice istante – ha depositato scrittura difensiva.

In diritto:

p. 2.- Il ricorso appare inammissibile perchè da tempo le Sezioni unite hanno chiarito che “affinchè si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l’affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa”, ancorchè tali provvedimenti non rispettino l’ortodossia processuale o eccedano dai poteri spettanti al giudice nella specifica fase in cui intervengono. (Sez. U, Sentenza n. 117 del 08/01/1992).

Nessuno dei provvedimenti indicati nella premessa in fatto possiede le caratteristiche innanzi menzionate.

Ove si condividano i rilievi di cui innanzi il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 3. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali le stesse si fondano e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della società ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborsare alla resistente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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