Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15424 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20711-2014 proposto da:
FALLIMENTO ICO MEDICAL S.R.L., in persona del curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio
dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SILVIO MAROZZI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A. – Direzione Generale – Agente della
Riscossione delle Marche, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA
294 presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ULDERICO IACOPINI e GRAZIANO
PAMBIANCHI, per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– resistenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1439/2013 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
uditi gli avvocati SILVIO MAROZZI e GIAMMARIO ROCCHITTA per
l’Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
DE RENZIS Luisa, il quale chiede alla Sezioni Unite della Corte di
Cassazione di determinare la giurisdizione del tribunale
fallimentare di Ascoli Piceno nella causa ex art. 44 l.f..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2013 il fallimento della ICO MEDICAL s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno l’EQUITALIA CENTRO S.p.A., la DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, nonchè il MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, per sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 44 legge fallimentare, il pagamento di Euro 33.031,53 ottenuto dall’Equitalia Centro, a seguito di espropriazione presso terzi di un credito della società in bonis, in data successiva alla sentenza 2 luglio 2010, dichiarativa del fallimento.
Si costituiva ritualmente la sola Equitalia Centro s.p.a., eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del tribunale adito rispetto alla Commissione tributaria provinciale; nonchè, la carenza di legittimazione passiva, dal momento che la somma era stata versata in favore dell’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno. Nel merito, chiedeva che quest’ultima fosse tenuta a manlevarla, in caso di propria condanna alla restituzione.
La Direzione provinciale di Ascoli Piceno dell’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituivano ed erano perciò dichiarati contumaci.
Con ricorso notificato il 21 luglio 2014 la curatela del fallimento della ICO MEDICAL S.r.l. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, volto all’accertamento della giurisdizione ordinaria civile.
Resisteva con controricorso l’Equitalia Centro s.p.a..
All’udienza camerale del 21 giugno 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cognizione della presente controversia appartiene all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Le commissioni tributarie hanno, infatti, competenza giurisdizionale esclusiva in ordine alle questioni attinenti all’esistenza ed entità dell’obbligazione tributaria ed all’eventuale rimborso di tributi che si assumano indebitamente pagati (Cass., sez. unite, 21 dicembre 1996, n.11.481).
La domanda proposta dalla curatela del fallimento della ICO MEDICAL s.r.l., per contro, è volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 legge fallimentare, di un pagamento eseguito dalla società debitrice dopo la sentenza di fallimento.
Non si tratta, quindi, della contestazione di un indebito oggettivo in materia tributaria, bensì dell’accertamento di un atto solutorio postfallimentare – come tale, ripetibile – del tutto indipendente dalla causa dell’obbligazione; come pure, dalla sua effettiva esistenza ed entità (Cass., sez. unite, 15 luglio 1999 n.399).
Dev’essere dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per il regolamento delle spese della presente fase di giudizio.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016