Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15424 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15424 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 23068-2008 proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro

2015
2196

BOSIO RALMIRA, già titolare della Ditta ZAMPONI
LIBERO di BOSIO RALMIRA,

elettivamente domiciliata in

ROMA VIA FEDERICO CONEALONIERT 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

Data pubblicazione: 22/07/2015

GLENDI, giusta delega in calce;
controricorrente

avverso la sentenza n. 73/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 26/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE
per delega Avvocato MANZI, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

Svolgimento del processo
La ditta Zamponi Libero di Bosio Palmira, esercente attività di cantieristica navale e costruzioni
metalliche, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Genova avverso avviso con il quale l’Agenzia delle
Entrate, a seguito di pvc della Guardia di Finanza del 25-5-1999, aveva accertato nei suoi confronti, ai
fini IRPEF, ILOR, SSN e IVA de11995, redditi non dichiarati.
L’adita CTP ha accolto il ricorso.

l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia per “inesistenza della notifica” dell’atto di
appello; in particolare la CTR, rilevato che la parte appellata non si era potuta costituire nei termini
in quanto il suo difensore aveva avuto conoscenza dell’atto di appello solamente a seguito della
notifica dell’avviso di udienza di trattazione (in esito al quale aveva pertanto depositato
controdeduzioni), ha precisato, in primo luogo, che nell’atto di appello era stato indicato come
allegato una “ricevuta di spedizione dell’appello” (peraltro non rinvenuta in atti), e, in secondo luogo,
che risultava “pinzato”, oltre l’ultima pagina dell’atto di appello, un foglio separato di “relata di
notifica”, con la quale il messo speciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova 3 aveva dichiarato di
avere notificato “il presente atto” in Genova via G. Bosco n,. 31/8, “mediante consegna al sig. Sardi
Rosa Rita, in qualità di persona addetta all’Ufficio”; ciò posto, ha ritenuto che non era possibile in
alcun modo collegare siffatta “relata di notifica” né all’atto di appello (nel quale peraltro era stato
affermato che la notifica era avvenuta a mezzo posta) né soprattutto alla persona destinataria
dell’atto di impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, articolato su due motivi; la
contribuente si è costituita con controricorso.
Con ordinanza 11-3-2015 questa Corte ha ritenuto necessario ai fini della decisione l’acquisizione dei
fascicoli di merito (non ancora trasmessi) ed ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo; quindi, pervenuti
detti fascicoli, ha fissato nuova udienza per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Agenzia, denunziando -ex art360 col n.4- cod.proc.civ.- violazione degli artt
148 co.2 e 156 coi e 2 cod.proc.civ., ha dedotto che l’art. 148 cpc non prescriveva nella relata di
notifica l’indicazione del destinatario dell’atto, sicché quest’ultimo ben poteva essere individuato
dall’esame dell’atto oggetto della notificazione; l’incompletezza della relata di notifica non poteva,
quindi, costituire motivo di nullità insanabile quando, come nel caso di specie, dal contesto dell’atto
notificato risultava con sufficiente chiarezza l’identificazione del soggetto cui l’atto era notificato; il
Giudice, pertanto, in presenza di una relata priva dell’indicazione del soggetto cui l’atto era destinato,
ma contenente esclusivamente l’indicazione della persona cui era consegnata la copia e la sua qualità,
doveva portare il suo esame sul contenuto dell’atto notificato, al fine di verificare se dal conter. di \

Con sentenza depositata il 26.6.2007 la Commissione Tributaria Regionale Liguria ha dichiarato

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quest’ultimo fosse desumibile con la necessaria certezza il destinatario della notificazione; siffatta
attività era stata invece trascurata dalla C.T.R.
Con il secondo motivo, il ricorrente, denunziando -ex art 360 coi n3 cod.proc.civ.- vizio di
motivazione su un fatto controverso e decisivo, ha dedotto che, in base al contenuto della relata di
notifica ed alla mancata contestazione che la sig.ra Sardi Rosa Rita fosse persona addetta allo studio
del procuratore della contribuente, doveva darsi per acquisito che un atto (quello citato nella relata)
fosse stato consegnato al procuratore della parte, sicchè era onere del destinatario provare la non
collegamento tra la relata e l’atto di appello; la CTR, invece, al riguardo, aveva valorizzato la
circostanza che nell’atto di appello si era alluso ad una notifica a mezzo posta (circostanza da
ritenere mero refuso) ed aveva invece trascurato una serie di altre circostanze di fatto attraverso le
quali doveva necessariamente concludersi che la notificazione era andata a buon fine.
Il primo motivo è inammissibile.
li ricorrente, invero, si è limitato ad invocare, in tema di relata di notifica, principi concernenti
l’individuazione del destinatario della stessa, sostenendo al proposito la possibilità di giungere a
detta individuazione anche attraverso l’esame dell’atto oggetto di notificazione, senza tuttavia
censurare la complessiva ricostruzione in fatto operata dalla CTR, inequivocamente conclusa nel
senso della mancanza, nel caso di specie, di collegamento testuale certo non solo tra la relata ed il
destinatario dell’atto di impugnazione in oggetto ma anche tra la relata e lo specifico atto di appello
in questione; la CTR, in altre parole, ha ritenuto impossibile affermare, per difetto assoluto di
elementi sicuri ed univoci di rinvio dalla relata all’atto da notificare, la sussistenza di un
collegamento della prima con il secondo, ed ha quindi concluso per l’inesistenza della notifica
esattamente di quell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate alla contribuente; ne consegue, come
detto, l’inammissibilità del motivo, che, nel richiamare la possibilità di individuare il destinatario
della notifica anche attraverso l’esame dell’atto da notificare (atto di appello), non tiene conto che la
CTR ha ritenuto non provato proprio il collegamento tra la relata e l’atto di appello concernente il
presente giudizio (e cioè l’atto di appello n. 288/06 depositato nella cancelleria della CTR Liguria il 93-2006 avverso la sentenza 296/11/2004 della CTP di Genova).
Il secondo motivo è inammissibile ex alt 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
Per condiviso principio di questi Corte, invero, nell’ipotesi di denuncia di vizio motivazionale,
l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
sia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione, ossia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), e ci
un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustr

conformità dell’atto ricevuto rispetto a quello depositato in giudizio, e quindi la mancanza di

MENTE DA REGISTRAZIONI!
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1936
N. 131 TAB. ALL. 8.- N. 3
MATERIA TRaUTARM,
motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del
fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che
sottende la disposizione indicata, finalizzata a porre la S.C. nella condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito; in ogni modo il motivo è
anche infondato, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Agenzia, al fine della

validità della notificazione di uno specifico atto, non è sufficiente accertare genericamente che un atto
l’aspetto presuntivo), essendo invece necessario accertare che la relata sia riferibile a quel
determinato atto (nella fattispecie in esame: al su descritto atto di appello depositato presso la
cancelleria della CTR); ed invero, ove, come nel caso di specie, la relata dell’agente notificatore ( messo
speciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova 3) sia contenuta in un foglio separato dal documento
notificando e senza alcuna rilevante congiunzione con quest’ultimo (non potendo infatti ritenersi tale
la rinvenuta materiale “spillatura”, che ben può essere effettuata successivamente e da terze persone),
è necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando;
correttamente, pertanto, la CTR ha operato siffatto riscontro e, in esito, ha motivatamente ritenuto non
provata detta riferibilità, valorizzando al proposito anche la significativa circostanza che nell’atto di
appello in questione la notifica si indicava come effettuata tramite spedizione, e non quindi attraverso
mezzo speciale.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della particolarità della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. M.
La Corte rigetta il ricorsi; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Coeciso in Roma il -6-2015
sigliere est.
Ci• a

Il Presidente
dott. Aurelio épp abianca

qualsiasi è stato notificato (circostanza di per sé assolutamente non significativa, neanche sotto

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