Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15424 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LARES SAN PAOLO s.r.l. Costruzioni Generali, con domicilio eletto in

Roma, viale delle Milizie n. 114, presso l’Avv. Vallebona Antonio che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Michele Del Core, come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LUXORY s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 42, presso l’Avv. Giorgianni

Francesco che la rappresenta e difende come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GALLIPOLI, con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 7,

presso l’Avv. Rodolfo Coronati, rappresentato e difeso dall’Avv.

Nicola Brunetti, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

LUXORY s.r.l., fallita, come sopra domiciliata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

LARES SAN PAOLO s.r.l., Costruzioni Generali, come sopra domiciliata

e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

COMUNE DI GALLIPOLI, come sopra domiciliata e difesa;

– contrvricorrente al ricorso incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

3782/09 depositata il 1 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lares San Paolo s.r.l. Costruzioni Generali (in seguito Lares) ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale sono stati dichiarati inefficaci nei confronti del fallimento della Luxory s.r.l. le cessioni in favore della Lares s.r.l. di crediti vantati dalla prima nei confronti del Comune di Gallipoli, avvenute il 14 gennaio 1991 e il 27 maggio 1991, in quanto atti a titolo gratuito.

Resiste l’intimato fallimento con controricorso e propone ricorso incidentale cui resistono sia la ricorrente che il Comune di Gallipoli.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente principale e la curatela hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso principale la Lares deduce violazione dell’art. 64, L. Fall., e degli artt. 2697 e 2704 c.c. sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la prova dell’onerosità delle cessioni revocate per difetto di data certa della documentazione prodotta.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Come risulta evidente dalla motivazione della sentenza impugnata il giudice del merito ha ritenuto che la presunta onerosità delle cessioni di credito effettuate dalla Luxory in favore della Lares costituita dalla concessione di un finanziamento con apertura di credito su conti correnti non fosse supportata da adeguata documentazione avente data certa circa l’avvenuta effettiva erogazione del finanziamento evidenziando come i contratti di cessione, pur redatti in forma notarile, non portassero alcuna indicazione nè delle ragioni della cessione nè del corrispettivo che ne sarebbe derivato. Contrariamente all’assunto della ricorrente che ha prodotto documentazione bancaria attinente a movimenti su conti correnti ed emissione di assegni in favore della Luxory la Corte non ha minimamente posto in dubbio la certezza della data delle indicate operazioni ma ha fondato l’accoglimento della domanda sulla ben diversa argomentazione secondo cui detta documentazione riguardasse solo “l’esistenza di numerosi rapporti di conto corrente tra le parti ma non che per tali operazioni di cessione di credito fosse stato pattuito un corrispettivo quindi sulla loro irrilevanza ai fini probatori.

Se poi il motivo di censura dovesse essere inteso come volto a richiedere alla Corte una diversa valutazione del valore probatorio della citata documentazione lo stesso sarebbe per ciò solo inammissibile, posto che è principio acquisito quello secondo cui “Il ricorso è inammissibile qualora le censure svolte considerate nel loro complesso (e a prescindere dalla rubrica dei vari motivi) si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un’interpretazione dei documenti contrattuali e di una valutazione delle prove documentali diversa da quella operata dai giudici “a quibus” con motivazione congrua e priva di errori logici giuridici”(Cassazione civile, sez. 1, 18 settembre 2009, n. 20140).

Con il primo motivo del ricorso incidentale la curatela lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda dalla stessa curatela proposta e tendente ad ottenere la declaratoria di inefficacia della transazione intervenuta tra il Comune di Gallipoli e la Lares in virtù della quale il credito di cui la seconda era divenuta titolare veniva transattivamente ridotto da L. 1.244.477.160 a L. 743.617.000, nonchè, conseguentemente, violazione degli artt. 64, 67, L. Fall., e artt. 1188, 1189, 1260, 2043, 1292, 1293 e 2055 c.c. per avere la Core territoriale confermato la decisione di rigetto della domanda avanzata dalla curatela di condanna del Comune di Gallipoli in solido con la Lares al pagamento del dovuto.

La censura è inammissibile in quanto, come risulta dalla parte narrativa della sentenza e confermato dal tenore dello stesso ricorso incidentale la domanda su cui la Corte non si sarebbe pronunciata è stata proposta solo in sede di riassunzione del giudizio dopo il rinvio, avendo in precedenza la curatela del fallimento Luxory (secondo l’interpretazione della domanda effettuata dal giudice del merito e non sindacabile in questa sede sulla base di una mera diversa interpretazione) esperito unicamente azione volta alla condanna nei confronti del comune di Gallipoli quale condebitore solidale, ed era quindi inammissibile in quanto del tutto nuova, posto che “L’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito” (Cassazione civile, sez. 1, 25 maggio 2006, n. 12412).

Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale, espressamente qualificati come condizionali, sono assorbiti alla luce della ritenuta infondatezza del ricorso principale.

Il ricorso principale deve dunque essere dichiarato inammissibile e quello incidentale in parte anch’esso inammissibile e in parte assorbito; tanto giustifica la compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

La curatela ricorrente incidentale, totalmente soccombente nei confronti del Comune di Gallipoli, deve invece essere condannata alla rifusione delle spese nei suoi confronti.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri; compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; condanna la curatela del fallimento Luxury s.r.l. alla rifusione in favore del Comune di Gallipoli delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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