Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15423 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Pesaro, con ordinanza n. R.G. 3/08 fall. del 29/04/08, depositata il
30/04/08, nel procedimento pendente tra:
FALLIMENTO AUTO ITALIA SRL;
NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che, con ordinanza del 30 aprile 2008 il tribunale di Pesaro ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza per avere il tribunale di Rimini dichiarato il fallimento della Auto Italia s.r.l. con sentenza del 17 gennaio 2008, sul rilievo che la sede principale dell’impresa fosse in (OMISSIS), via (OMISSIS), e che la stessa società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pesaro con sentenza del (OMISSIS); che il tribunale di Pesaro ha rilevato che la sede di (OMISSIS) era solamente formale e fittizia e che la sede effettiva era a (OMISSIS), come emerge dalle dichiarazioni rese sia dall’amministratore della società fallita che dal coordinatore dell’ufficio di polizia locale di S. Clemente e da una nota della polizia tributaria di Pesaro, dalle quali è risultato che nell’immobile di via (OMISSIS) non è mai stata svolta alcuna attività economica e che l’impresa ha sempre operato a Pesaro.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che è orientamento pacifico (ex plurimis v. Cass. n. 11732/2006) che ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza a provvedere in ordine all’istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, ogni successivo trasferimento;
che sulla base delle risultanze processuali indicate nell’ordinanza del tribunale di Pesaro che ha sollevato il conflitto deve ritenersi che la sede effettiva della società al momento della presentazione dell’istanza di fallimento era a Pesaro e che è irrilevante il trasferimento della sede in (OMISSIS) avvenuto il (OMISSIS), nell’anno anteriore alla presentazione del ricorso per dichiarazione di fallimento;
che, pertanto, cassata la sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Rimini, deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Pesaro.
PQM
La corte cassa la sentenza del tribunale di Rimini del 17 gennaio 2008 e dichiara la competenza del tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010