Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15423 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24065-2014 proposto da:

F.C. PARMA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIERLUIGI GIAMMARIA e PAOLO RODELLA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 58, presso lo studio degli avvocati LUIGI MEDUGNO e LETIZIA

MAZZARELLI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESSO IL CONI, TORINO FOOTBALL CLUB

S.P.A., COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE PRESSO IL

CONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3958/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli avvocati ANTONIO MARTONE per delega dell’avvocato Michel

Martone e FEDERICO FRENI per delega dell’avvocato Luigi Medugno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società sportiva F.C. Parma s.p.a., esauriti i gradi della giustizia sportiva, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo della regione Lazio il diniego di ammissione all’edizione (OMISSIS) dell'(OMISSIS), oppostole dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, malgrado la qualificazione ottenuta sul campo al termine del campionato di serie A (OMISSIS): diniego, motivato con il ritardo nel versamento delle ritenute Irpef su alcuni emolumenti corrisposti ai calciatori, oltre il termine del 31 marzo 2014, previsto dal “Manuale delle licenze Uefa-Figc”, contenente le condizioni di accesso alla predetta competizione Europea.

Chiedeva altresì il risarcimento dei danni conseguiti all’esclusione.

Il T.a.r. Lazio, con sentenza in forma semplificata, dichiarava il difetto di giurisdizione, sul rilievo che la società Parma mirava ad ottenere la licenza Uefa: e dunque, a partecipare a competizioni calcistiche sovranazionali, a prescindere dall’autorità che aveva adottato i provvedimenti impugnati. Con la conseguenza che la giurisdizione spettava al Tribunale Arbitrale dello Sport (cd. T.A.S.), con sede a Losanna, al quale il F.C. Parma s.p.a. si era infatti rivolto.

Riteneva, invece, la propria giurisdizione sulla domanda risarcitoria, che rigettava nel merito, accertata la natura perentoria del termine per i versamenti delle ritenute fiscali fissato nel predetto “Manuale”.

Il Consiglio di Stato rigettava il successivo gravame, con sentenza 25 luglio 2014, motivando che oggetto di contestazione era l’accesso ad una competizione sportiva Europea organizzata dall’Uefa, federazione di natura privata, estranea all’organizzatore amministrativa italiana: laddove, la Federazione Italiana Giuoco Calcio aveva assunto, nella specie, solo veste di autorità delegata;

– che pertanto si trattava di ipotesi diversa rispetto all’iscrizione di società calcistiche a campionati nazionali, sui quali la F.I.G.C. esercitava un effettivo potere di natura pubblicistica, per delega dal C.O.N.I., ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 12 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);

– che giudice competente ad esaminare la controversia era dunque il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna, al quale il F.C. Parma s.p.a. si era pure rivolto: in tal modo, manifestando la volontà di accettare la deroga alla giurisdizione statale, contenuta nella clausola compromissoria di natura statutaria.

Dichiarava inammissibile, inoltre, ex art. 101, comma 1, cod. proc. amministrativo, il gravame in ordine al risarcimento del danno, perchè carente di censure specifiche.

Avverso la sentenza, il F. C. Parma s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 1, articolato in unico motivo e notificato il 3 ottobre 2014: deducendo che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo in tutti i casi in cui l’esclusione dalla gara, nazionale o sovranazionale, fosse imputabile, come nel caso in esame, ad un’autorità sportiva nazionale, quale la F.I.G.C..

Resistevano con autonomi controricorso il C.O.N.I. e la F.I.G.C..

Prima dell’udienza di discussione, il difensore della società ricorrente depositava la sentenza dichiarativa del proprio fallimento.

All’udienza del 21 giugno 2016, il Procuratore generale e i difensori delle parti controricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse.

La domanda originaria proposta dapprima dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Commissione di primo e di secondo grado delle licenze Uefa ed infine Alta Corte di giustizia sportiva presso il C.o.n.i.) e poi portata all’esame del giudice amministrativo, nei due gradi di giudizio, ha come oggetto principale l’annullamento del diniego di ammissione all’edizione (OMISSIS) dell'(OMISSIS), competizione calcistica organizzata dall’U.e.f.a: diniego, espresso dalla F.I.G.C., malgrado la qualificazione ottenuta sul campo al termine del campionato italiano di calcio di serie A (OMISSIS), e motivato con il ritardato versamento delle ritenute Irpef su alcuni emolumenti corrisposti ai calciatori, oltre il termine perentorio del 31 marzo 2014 previsto dal Manuale delle licenze U.e.f.a.-F.i.g.c..

Tale domanda non può più essere coltivata, com’è evidente, avendo perso di attualità, a seguito dello svolgimento del torneo Europeo.

L’annullamento richiesto poteva, certo, restare funzionale ad una domanda consequenziale di risarcimento del danno cagionato dall’esclusione, in ipotesi, illegittima; ma in realtà, tale domanda è stata già proposta e rigettata con pronunzia del T.a.r. Lazio, confermata, in parte qua, dalla sentenza 25 luglio 2014 del Consiglio di Stato, impugnata in questa sede sotto il profilo della giurisdizione: onde, la sua devoluzione incontestata al giudice amministrativo rende insensibile il relativo rigetto al presente ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, proposto nei soli confronti della domanda principale di annullamento del provvedimento di esclusione emesso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuna delle parti contro ricorrenti, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso, oltre le spese forfetarie e gli accessori di legge;

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T. U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 21 Giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA