Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15423 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23555/2015 R.G. proposto da:

D. CARBURANTI di D.E. & Figli s.n.c.,

rappresentata e difesa, dall’Avv. Ferrone Alessandro, elettivamente

domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi n. 4, nello studio dell’Avv.

Purice Oana;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

Sezione staccata di Latina, n. 1530/39/2015 pronunciata il

10.12.2014 e depositata il 12.3.2015

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021

dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La D. Carburanti di D. Emilio & Figli Snc, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione per l’anno 2006 maggiori ricavi determinati induttivamente ed analiticamente pari ad Euro 24.982,04 (per attività di bar); ad Euro 16.945,18 (per attività di autolavaggio); e ad Euro 100.000,00 (per vendita di carburante).

La C.T.P. di Latina rigettava il ricorso della società e quello riunito di uno dei soci, D.S..

L’appello proposto dalla s.n.c. avverso la decisione di primo grado veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1530/39/2015, depositata il 12.3.2015.

4. Avverso tale decisione la società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate, riservandosi di partecipare all’eventuale discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare si osserva che dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione al giudizio di tutti i soci. Conseguentemente, poichè nella specie si tratta di determinazione del reddito di una società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

2. In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento è infatti alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. La presente controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria di singoli ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, talchè ricorre un caso di litisconsorzio necessario originarlo.

3. Il ricorso proposto dalla società o uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (cfr. Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008).

4. La sentenza impugnata va quindi cassata e dichiarata la nullità del giudizio, con rinvio degli atti alla C.T.P. di Latina, in diversa composizione, per il nuovo esame dell’impugnazione originaria, previa integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, rileva il difetto di contraddittorio; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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