Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15422 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso LA CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
LA PREFETTURA – UFFICIO TERRIRORIALE DEL GOVERNO TREVISO, in persona
del Prefetto pro tempore, MINISTERO DEL GOVERNO, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. R.G. 4486/07 del GIUDICE DI PACE di
TREVISO del 29/01/08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G, in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il giudice di pace di Treviso, con ordinanza in data 29 gennaio 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario S.F. avverso il provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Treviso il 25 ottobre 2007 e che lo stesso ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito, con controricorso, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso;
rilevato che il ricorso, proposto personalmente dallo straniero non è sottoscritto – come invece prescrive l’art. 365 cod. proc. civ. – da un difensore iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale; ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010