Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15422 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15422 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 22/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 19785-2010 proposto da:
MARTELLA CRISTOFORO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIMONETTA FRANCO, giusta delega
a margine;
– ricorrente –

2015
2181

contro

EQUITALIA PRAGMA SPA,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo
studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta

14:;

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;
– resistente con atto di cost.

avverso la sentenza n. 136/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
03/06/2009;

udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCO, che si
riporta agli scritti e ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato BOCCIA per delega
dell’Avvocato CIMETTI, che ha chiesto
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

3

RITENUTO IN FATTO

2. Anche l’appello proposto dal contribuente era respinto con la sentenza n. 136/09/09,
depositata il 03.06.09 e non notificata.
3. Affermava il secondo giudice che la dedotta nullità/inesistenza della notifica della
cartella non produceva effetti invalidanti nei confronti dell’atto, del quale il
contribuente aveva avuto piena e legale conoscenza, tanto da averlo tempestivamente
impugnato; che l’ indicazione del nominativo del responsabile del procedimento era
prescritta per i . ruoli consegnati a decorrere dal 01.06.08, mentre non costituva causa di
nulltà per i ruoli formati anteriormente.
4. La sentenza è stata impugnata dal contribuente che si affida a due motivi e deposita
memoria ex art.378 cpc. Equitalia Pragma SPA si difende con atto di costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Primo motivo — Violazione delle disposizioni speciali e generali dettate in tema di
notificazione (art.360, comma 1 n.3, cpc).
1.2. Secondo motivo — Omessa, insufficente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art.360, comma 1 n.5, cpc).
1.3. I due motivi attengono entrambi a doglianze afferenti alle modalità di notifica della
cartella e agli effetti della stessa.
Con il primo è contestato il mancato rispetto delle disposizioni normative dettate in
materia; con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il giudice di appello,
preso atto della tempestiva notifica del ricorso avverso la cartella in virtù del
meecanismno processuale del raggiungimento dello scopo di cui all’art.156, comma 3,
cpc, aveva affermato la piena e legale conoscenza dell’atto da parte del contribuente in
modo apodittico, senza che ciò potesse ricavarsi dalle norme richiamate.
1.4. Entrambi i motivi sono inammissibili e vanno respinti.
Sia il primo, che risulta altresì privo della indicazioni delle disposizioni normative che
si assumono violate, che il secondo non sono accompagnati dal questo di diritto e dal
momento di sintesi, prescritti ratione temporis dall’art.366 bis cpc.
2.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibili i motivi.

R.G.N. 19785/2010
Cons. est. Laura Tricorni

I. Con sentenza n. 24/02/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava
il ricorso proposto da Martella Cristoforo, avverso la cartella di pagamento n.
08320070000420686 per IVA e sanzioni, relativa agli anni di imposta 2002 e 2003,
emessa a seguito di liquidazione ex art.54 bis del DPR n.633/1972, per l’importo di
€.334.981,30.

4

2.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella
misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 9 giugno 2015.

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida
nel compenso di €.5.000,00, oltre spese borsuali di €.150,00, IVA e CASSA.

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