Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15422 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4254-2010 proposto da:

F.L. (OMISSIS), S.S. (OMISSIS),

S.M.P. (OMISSIS), F.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI

P. DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato TOMA ROBERTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERNOT LIVIO, giusta delega a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

ICCREA BANCA SPA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (ICCREA

BANCA SPA), EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA (quale Agente della

riscossione per la Provincia di Pordenone), BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI SAN GIORGIO E MEDUNO SOC. COOP.VO, NON PERFORMING

LOANS SPA (intermediario finanziario), FALLIMENTO CDS SRL, UNICREDIT

BANCA D’IMPRESA SPA, ASPRA FINANCE SPA;

– intimate –

avverso il provvedimento n. 15/08 del TRIBUNALE di PORDENONE del

3.2.2010, depositato il 04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile.

I ricorrenti di cui in epigrafe, con atto notificato il 9 febbraio 2010, hanno impugnato con regolamento di competenza il decreto 4 febbraio 2010 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pordenone con cui si fissava l’udienza di comparizione delle parti, ai fini della discussione della loro istanza di sospensione del processo esecutivo in corso.

Espongono che il provvedimento sarebbe stato emesso durante il periodo di sospensione ex lege del processo ex art. 52 c.p.c., u.c., in pendenza di un’istanza di ricusazione del giudice, rigettata con ordinanza del tribunale di Pordenone pure resa in data del 4 febbraio 2010 e comunicata il medesimo giorno, ma pochi minuti dopo la comunicazione via fax del decreto di comparizione.

Assumono che quest’ultimo provvedimento sarebbe stato illegittimamente emesso, prima ancora che il processo potesse proseguire, dopo la cessazione del periodo di sospensione ex art. 52 c.p.c., u.c..

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Cosi riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, dal momento che il decreto impugnato ha ad oggetto la mera fissazione di un’udienza di audizione delle parti e non è quindi suscettibile di regolamento di competenza, non disponendo direttamente la sospensione.

In ogni caso, l’impugnazione proposta, cosi come il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, si applica solo al processo di cognizione (art. 295 cod. proc. civ.); e non pure al processo di escuzione (artt. 623 e 624 cod. proc. civ.): per il quale, nel regime di cui all’art. 624 c.p.c., comma 2 (nel testo novellato), è previsto lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. (Cass. sez. 3, 23 Luglio 2009, n. 17267; Cass., sez. 3, 12 Marzo 2009, n. 6048).

E tutto ciò, a prescindere dal rilievo che, per giurisprudenza costante, il deposito di un’istanza di ricusazione del giudice non determina “ipso iure” la sospensione del processo, in quanto spetta al giudice una pur sommaria delibazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 1, 27 agosto 2003, n. 12.525; Cass., sez. 2, 28 giugno 2001, n. 8847; Cass., sez. 2, 29 maggio 1998 n. 5307).

Con interpretazione reiteratamente avvalorata dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale, 18 marzo 2005, n. 115; Corte costituzionale, 23 luglio 2002, n. 388).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 Maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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