Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15421 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

CONSIGLIO PASQUALE, CIONE FABIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

VARESE;

– intimati –

avverso il decreto n. 53/08 del GIUDICE DI PACE di VARESE del

22/05/08, depositato il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il giudice di pace di Varese, con decreto depositato il 30 maggio 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino albanese H.B. avverso il decreto di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal prefetto di Varese il 20 giugno 2007;

che H.B. ricorre per cassazione, con atto notificato il 21 luglio 2008, sulla base di sei motivi e l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che tutti e sei i motivi di ricorso, con cui viene denunciata violazione e falsa applicazione di norme di legge, si concludono con quesiti di diritto inidonei, perchè risolventisi nella generica richiesta di accertamento della sussistenza delle violazioni denunciate;

che come questa Corte (n. 19769/2008) ha già affermato il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie; che, pertanto, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla Corte puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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