Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15421 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21367-2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già FERROVIE

DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via S. ALBERTO MAGNO 9, presso l’avvocato MAURO ORLANDI, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ORLANDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le Ferrovie dello Stato hanno convenuto in giudizio la Regione Siciliana per la condanna al rimborso delle spese per il rallentamento dell’esercizio ferroviario e il mantenimento di un fascio di binari paralleli per la gestione dello stesso, in attuazione di una convenzione, stipulata il 21 ottobre 1993, con la quale le Ferrovie avevano autorizzato la Regione all’attraversamento sotterraneo della linea ferroviaria (OMISSIS) per la realizzazione di un collettore fognario, con onere a carico della Regione dei maggiori costi per la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.

Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la Regione Siciliana a pagare l’importo, inferiore al richiesto, di Euro 47018,96, determinato in via equitativa.

I gravami delle parti sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza 16 giugno 2010, la quale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice e la sua decisione di non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della congruità dei costi sostenuti da Ferrovie, poichè la c.t.u. avrebbe dovuto espletarsi su atti di parte e, quindi, avrebbe impropriamente supplito alle carenze probatorie delle parti, assolvendo ad una funzione esplorativa.

Avverso questa sentenza Rete Ferroviaria Italiana ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui si oppone la Regione Siciliana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. e art. 1226 c.c., per avere rifiutato di ammettere la c.t.u. per la determinazione dei danni, sulla base della insufficiente ed erronea motivazione secondo cui essa avrebbe dovuto espletarsi su documenti di provenienza unilaterale, in quanto prodotti da RFI.

Il motivo è fondato.

Il giudice al quale sia chiesto di ammettere una consulenza tecnica si trova di fronte a due possibilità: a) può ritenere che la decisione della controversia non implichi necessariamente la risoluzione di questioni tecniche ovvero che la causa possa essere decisa con l’ausilio di cognizioni proprie e di nozioni di comune esperienza, nel qual caso egli non ammette la c.t.u.; b) può ritenere che la decisione della controversia implichi specifiche cognizioni tecniche, nel qual caso è tenuto ad ammettere la c.t.u., senza possibilità di rifiutarla, ricorrendo ad argomentazioni di stile e prive di reale consistenza (v. Cass. n. 10007/2008), a meno che non possa decidere la causa sulla base degli elementi istruttori già acquisiti, quando le richieste indagini tecniche siano irrilevanti o non tali da giustificare il contributo di un consulente. In entrambi i casi, il provvedimento che disponga o rifiuti di ammettere la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che il giudice abbia adeguatamente motivato, in senso affermativo o negativo, sul fatto che per decidere la causa sia necessario possedere nozioni tecniche qualificate.

Nel caso caso in esame, la corte di Catania ha rifiutato l’ammissione della c.t.u. sulla base della circostanza che essa avrebbe dovuto svolgersi su “atti di parte”, ritenuti di per sè “privi di valenza probatoria”, in tal modo esponendosi al vizio motivazionale censurato nel motivo. Infatti, la provenienza unilaterale dei documenti che dovrebbero costituire oggetto delle indagini tecniche del consulente tecnico – in un caso in cui si dovevano valutare fatti inerenti la sfera patrimoniale di una parte (cioè i costi aziendali del personale, posti dalla convenzione a carico della Regione Siciliana) – non può da sola giustificare la mancata ammissione della c.t.u., a meno che non si tratti di documenti intrinsecamente inadeguati rispetto alla finalità probatoria invocata dalla parte (perchè, ad esempio, intrinsecamente irrilevanti o contestati, ecc.). La corte di merito ha rifiutato l’ammissione della c.t.u. senza esprimersi nè sul fatto che la decisione della causa dipendesse o non dalla risoluzione di questioni tecniche, nè sulla possibilità di deciderla sulla base degli elementi istruttori già acquisiti, con l’effetto di disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. E’ un errore metodologico cha ha determinato un’omissione nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito e, quindi, un vizio della motivazione.

Gli altri motivi, riguardanti l’interpretazione della convenzione del 1993 e la questione della determinazione del danno in via equitativa, sono assorbiti.

Di conseguenza, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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