Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15421 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15421 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 19672-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
2180

contro

CERVONI CLAUDIA, CERVONI ALVARO, nella qualità di
eredi del defunto padre CERVONI CLAUDIO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISACCO NEWTON
6, presso lo studio dell’avvocato ROSATI MASSIMO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO BRUSCA,

Data pubblicazione: 22/07/2015

4.

giusta delega in calce;
controricorrenti –

avverso la sentenza n. 241/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
08/06/2009;

udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che

ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

s+.

3

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito degli avvisi di accertamento per gli anni 1995 e 1996, emessi nei confronti di
Cervoni Claudio, venivano notificate le relative cartelle di pagamento agli eredi Cervoni
Claudia e Cervoni Alvaro, nella qualità, in data 10.05.2006.

2. Con la sentenza n. 24/05/07 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il
ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era respinto dalla Commissione Tributaria
Regionale di Roma con la sentenza n. 241/40/09, depositata 1’08.06.09 e non notificata
Il secondo giudice, dopo avere ricordato che, nel caso in esame, l’accertamento era stato
notificato al de cuius il 25.05.00 ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
ruolo relativo all’imposta era stato reso esecutivo il 28.09.2001 e quello relativo alle sanzioni
il 30.11.2001, le cartelle erano state notificate il 10.05.2006, affermava che tra la data di
iscrizione a ruolo e quella di notifica della cartella agli eredi era trascorso un tempo maggiore
di quello previsto per legge e che la prescrizione iniziava a decorrere dal momento in cui il
credito, definitivamente accertato, era stato iscritto a ruolo.
In particolare precisava che il ruolo era stato reso esecutivo il 28.09.2001, dopo l’entrata in
vigore (09.06.2001) dell’art.1, comma 1, lett b), del DLGS n.193/2001, che — modificando
l’art.25 del DPR n.60211973 – aveva soppresso il termine dell’ultimo giorno del quarto mese
successivo a quello della consegna del ruolo entro il quale il concessionario doveva notificare
la cartella -. Riteneva tuttavia il secondo giudice che, a seguito dell’intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 280/2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
del novellato art.25 del DPR n.602/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine per la
notifica della cartella, era stato sostanzialmente reintrodotto il previgente termine di quattro
mesi, nella formulazione dell’art.25 citato, anleriore alla novella del 2001. Di contro non
poteva trovare applicazione la disciplina intrW con il DL n.106/2005, conv. con la L
n.156/2005, in vigore dai 10.08.2005, poiché la cartella notificata non riguardava iscrizioni a
ruolo conseguenti a controllo automatizzato, ma a seguito di accertamento e non era
applicabile retAttivamente.
4. La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; resistono
con controricorso gli intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Primo motivo — Violazione dell’arti 12 cpc (art.360, comma 1, n.4, cpc).
La Agenzia ritiene che la Commissione Regionale abbia violato il principio di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art.112 cpc, per aver ritenuto illegittima la pretesa
impositiva assumendo la violazione del termine di cui all’art.25 del DPR. n.602/1973, benchè
le parti private si fossero limitattad eccepire una pretesa violazione degli artt.57 del DPR
n.633/1972 e 2948 ce”.

R.G.N. 19672/2010
Cons. est. Laura Tricorni

Questi provvedevano ad impugnarle: eccepivano la prescrizione quinquennale del credito, in
violazione degli artt.57 del DPR n.633/1972 e 2948 cc, la nullità delle cartelle per la tardiva
notifica che aveva determinato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria, ed infine la
nullità delle stesse per vizi propri e del ruolo.

4

1.2. Il motivo è inammissibile per la novità della questione.

2.1. Secondo motivo — Violazione e falsa applicazione degli artt.25 del DPR n.602/1973, 1,
comma 1, lett. b) del DLGS n.193/2001, 11 e 15 delle Preleggi (art.360, comma 1, n.3, cpc).
A parere della Agenzia, la Commissione Regionale ha errato nel ritenere applicabile alle
cartelle in esame .il termine di decadenza per la notifica di cui alla precedente formulazione
dell’art.25 del DPR n.602/1973, abrogato dal DLGS n.193/2001, assumendo la riviscenza
delle disposizioni abrogate a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della
citata norma operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.280/2005, mentre avrebbe
dovuto rilevare che nessun termine decadenziale per la notifica della cartella incombeva
Va premesso che, contrariamente a quanto sostengono le parti private nel controricorso, la
questione risulta posta anche nell’atto di appello (riportato nel ricorso dell’Agenzia) ove era
detto che, alla luce della disciplina vigente, non era rp. hiesta oltre alla consegna ed esecutività
del ruolo nel termine decadenziale di cui all’art.17 del DPR n.602/1973, anche la notifica
della cartella entro tale termine.
2.2. Nel merito il motivo è fondato.
Al riguardo va considerato che il testo dell’art. 25 del DPR n. 602/1973„ applicabile alla
fattispecie rottone temporis, è quello successivo alla soppressione, nel comma 1, delle parole
“entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”, disposta dal
DLGS n. 193/2001.
La Corte osserva che quanto affermato dal giudice di appello, secondo il quale la declaratoria
di incostituzionalità della disposizione risultante dalla suddetta soppressione implicherebbe la
riviviscenza della norma previgente, è errato. La sentenza della Corte Costituzionale n.
280/2005, dichiarando illegittima la mancata previsione di un termine di decadenza entro il
quale il concessionario debba notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte
liquidate ai sensi dell’art.36 bis del DPR n.600/1973, ha infatti espressamente rimesso alla
ragionevole discrezionalità del legislatore l’individuazione di tale termine, in tal modo
escludendo che esso possa desumersi dal testo di legge precedente alla modifica recata dal
DLGS n. 193/2001 (Cass. sent. n.257/2012; sent. n. 1974/2015). Il motivo va quindi rigettato.
3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, inammissibile il primo.
3.2. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione
Tributaria Regionale, diversa sezione, la quale rinnoverà l’esame anche in relazione alle
ulteriori questioni che in apparenza residuano.

R.G.N. 19672/2010
Cons. est. Laura Tricorni

Osserva la Corte che la sentenza impugnata, in premessa, contiene l’affermazione della
conferma delle argomentazioni esposte dal primo giudice e, quindi, l’eventuale ultrapetizione
sarebbe intervenuta già con la prima sentenza. Orbene la ricorrente non ha documentato di
aver introdotto l’eccezione di ultra petizione già dinanzi al giudice di appello, per cui la
questone si palesa nuova ed inammissibile, anche per la ricorrenza di un giudicato interno,
come sostenuto dagli intimati.

5

,v

La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di
legittimità.
P.Q.M.

la Corte di cassazione,

Così 4leciso in Roma, camera di consiglio del 9 giugno 2015.
Il Co sigliere esterjsore
aura Trico

. -. . . . _. . . . -“,-,

– accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione anche per la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

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