Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15421 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/07/2011), n.15421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

azienda usl rm (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA,

VIA ARIOSTO 3/9, nell’U.O.C. Avvocatura ed Affari Legali dell’Azienda

rappresentata e difesa dagli avvocati POSSI ENRICA, ALESSIA ALESSII,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDAZIONE ENPAM;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2741/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/04/08, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Alessia Alessii, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Scalise Gaetano, difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso o la P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha concluso per la trattazione in P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il dr. M.R., direttore sanitario della srl Studio Fisiokinesiterapico Romano, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di fisiokinesiterapia e riabilitazione, chiedeva al Tribunale di Roma che la Azienda USL RM/(OMISSIS) fosse condannata al versamento presso l’ENPAM, sul suo conto personale, dei contributi da calcolare sugli importi delle prestazioni effettuate nei mesi da giugno 1999 a dicembre 2000, ivi compresi quelli direttamente pagati dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

L’Azienda USL si costituiva e si opponeva alla domanda. La Fondazione ENPAM spiegava intervento adesivo alla domanda del M. di cui chiedeva l’accoglimento. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’AUSL a versare all’ENPAM sul conto personale del M. i contributi richiesti, e l’impugnazione proposta dalla AUSL veniva rigettata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza qui impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza l’Azienda ASL RM (OMISSIS) ha proposto ricorso con tre motivi. 1) dott. M. resiste con controricorso, mentre l’Enpam è rimasto intimato.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 43, 44 e 48 del D.P.R. 16 maggio 1980, del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8;

Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

Con il terzo motivo, denuncia violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40 e difetto di motivazione;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal dr. M.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, non avendo la memoria addotto validi elementi in contrario;

La Corte infatti ha già deciso la questione con la sentenza n. 10050 del 13/05/2005, e con molte altre successive conformi (Cass. 15968/2005, 16002/2006 e 15386/2006), con cui si è affermato che “Gli accordi collettivi nazionali, stipulati della L. n. 833 del 1978, ex art. 48, u.c. subordinano il versamento del contributo ENPAM in favore del professionista svolgente attività medica specialistica alla duplice condizione dell’esistenza di una convenzione tra una A.U.S.L. e un medico specialista e della prestazione da parte di quest’ultimo di un trattamento sanitario, in favore degli assistiti, per il quale sia stato liquidato un compenso dalla A.U.S.L. Ne consegue che (anche alla luce degli elementi interpretativi che possono trarsi dalla recente L. 23 agosto 2004, n. 243) non ha alcun diritto al versamento sul proprio conto del contributo ENPAM il direttore sanitario di una struttura privata gestita da una società o da persona giuridica, perchè manca di entrambe le condizioni sopra indicate, in quanto non ha alcuna diretta convenzione con l’ente pubblico e assolve alla funzione di garantire nella struttura l’organizzazione tecnica e funzionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e il possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera (della L. n. 412 del 1991, ex art. 4), senza assolvere alla diversa funzione della erogazione diretta delle prestazioni specialistiche per le quali è intervenuto il convenzionamento.” Ha affermato la Corte di legittimità che: “La L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, u.c. (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) rimette agli accordi collettivi nazionali stipulati dagli enti pubblici e dalle organizzazioni sindacali ivi specificati, tra l’altro, anche “la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza”. In esecuzione di tale norma sono stati stipulati l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie, recepito nel D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, e l’ACN per la disciplina dei rapporti convenzionati in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (compresa la fisioterapia) recepito nel D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120.

Il primo accordo, che regola il convenzionamento con singoli medici specialisti, all’art. 7 (contributo all’ENPAM) cosi dispone. “Sui compensi di cui all’art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l’U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico”. Il secondo accordo, che regola il convenzionamento con medici specialisti per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per la fisiokinesiterapia, all’art. 4 (Contributo ENPAM), comma 1, così dispone: “A far tempo dalla data di pubblicazione dei decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l’ente erogatore provvede mensilmente a versare all’ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell’ente ed il 2 per cento a carico del medico”. La contrattazione collettiva subordina dunque il versamento del contributo ENPAM alla duplice condizione dell’esistenza di una convenzione con un medico specialista e della prestazione da parte di quest’ultimo di un trattamento sanitario, in favore degli assistiti, per il quale sia liquidato un compenso dalla A.U.S.L. Nulla dispongono dette norme per il caso di prestazioni specialistiche anche poliambulatoriali eseguite nell’ambito di un convenzionamento intercorso con istituzioni sanitarie private gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o anche da più medici in forma associata. Non è senza significato, peraltro, che nel preambolo dei due decreti non vengono richiamati la L. n. 833 del 1978, artt. 43 e 44 che prevedono il convenzionamento tra le pubbliche amministrazioni e le società ed enti gestori di ospedali e presidi sanitari, ma soltanto l’art. 48, che prevede le convenzioni tra le pubbliche amministrazioni ed i singoli professionisti. Anche a voler ritenere che detti accordi siano applicabili al caso di convenzionamento con istituzioni sanitarie private gestite in forma associata o societaria, in favore dei sanitari che nell’ambito della struttura erogano le prestazioni specialistiche (vedi L. n. 833 del 1978, art. 48, comma 5), sta di fatto che i predetti decreti non prevedono affatto che il contributo ENPAM debba essere versato sul conto personale del direttore sanitario.

La figura del direttore sanitario, ancorchè richiesta dalla vigente normativa, assolve alla funzione di garantire nella struttura l’organizzazione tecnica e funzionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e il possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera (L. n. 412 del 1991, art. 4) ma non assolve alla diversa funzione della erogazione diretta delle prestazioni specialistiche per le quali è intervenuto il convenzionamento.

Il rapporto di convenzionamento, inoltre, intercorre tra la pubblica amministrazione e l’ente o la società; non già con il direttore sanitario.

Mancano pertanto entrambe le condizioni alle quali i decreti sopra indicati subordinano l’insorgenza dell’obbligo della A.U.S.L. di versamento del contributo ENPAM. La mancanza dei necessari presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva non può essere superata nel caso di specie (come ha ritenuto erroneamente il giudice di appello) dalla circostanza che nel Centro Salus il dott. G. fosse l’unico medico che, nella sua qualità di direttore sanitario, assumeva la responsabilità per le prestazioni specialistiche convenzionate erogate dalla società, trattandosi di responsabilità che si ricollega alle funzioni proprie del direttore sanitario e non già a quelle di medico specialista convenzionato. La pretesa del direttore sanitario di vedersi attribuita dalla A.U.S.L. sul conto personale la contribuzione per attività specialistiche erogate dalla struttura privata gestita da società o da persona giuridica, in mancanza di una espressa norma contrattuale che tale versamento preveda a suo favore, non trova giustificazione alcuna, sia perchè il direttore sanitario non è tenuto a prestare direttamente il trattamento sanitario, sia perchè non ha alcuna diretta convenzione con l’ente pubblico.

L’inesistenza del diritto del direttore sanitario alla contribuzione ENPAM da parte delle A.U.S.L. trova conferma nelle sopravvenute disposizioni legislative. La recente L. 23 agosto 2004, n. 243, all’art. 1, commi 39 e 40, con norma chiaramente intesa a risolvere i problemi pratici insorti in materia, ha espressamente previsto che le società operanti in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a versare all’ENPAM un contributo pari al due per cento del fatturato annuo in favore dei medici che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato medesimo, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale, fermo restando l’obbligo per le Regioni di versamento del contributo previdenziale in favore degli specialisti accreditati ad personam”;

Attenendosi a detti precedenti il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna il dr. M. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione a favore della Azienda USL RMA, liquidate per il primo grado, in complessivi Euro millequattrocentotrenta, di cui trecentonovanta per diritti e mille per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro milleottocentoventi, di cui Euro trecentonovanta per diritti e millequattrocento per onorari; per il giudizio di legittimità in complessivi Euro duemilatrenta di cui duemila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA per ciascuno dei tre giudizio. Nulla per l’Enpam.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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