Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15421 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24244-2017 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato FOLCHITTO ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA presso lo studio dell’Avvocato ENRICO MAGGIORE,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14.3.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.E. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 20879/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI annualità 2008;

Roma Capitale resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, art. 62 N. T.A. del P.R.G. di Roma) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto legittima l’applicazione di imposta ICI sugli immobili del ricorrente, in quanto compresi in aree considerate edificabili, sul solo presupposto del loro inserimento nel P.R.G. di Roma, con destinazione di “ambiti di riserva a trasformazione vincolata”;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. premesso che sono denominate “ambiti di riserva a trasformazione vincolata” le aree che secondo il PRG vigente possono essere acquisite dal Comune mediante cessioni di cubatura per far fronte a iniziative di interesse generale secondo un meccanismo per cui, su una determinata percentuale al mq di capacità edificatoria, una parte è attribuita ai proprietari in cambio dell’acquisizione e la restante spetta all’Amministrazione Comunale per finalità di interesse pubblico e sociale, va ribadito il principio di diritto più volte espresso da questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., in L. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in base al quale l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr. Cass. nn. 6702/2020, 33576/2019, 21080/2019, 25676/2008);

1.4. la sentenza impugnata nell’affermare che ciò che rileva in tema d’imposta ICI è la qualificazione edificatoria dei terreni, indipendentemente dall’approvazione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, importanti nella definizione del valore venale degli immobili, ha quindi operato in modo corretto e conforme al diritto;

2. sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

3. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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