Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15420 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.N.M.W.A., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 5, presso lo studio dell’avvocato
ROSSODIVITA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato FARINA
TOMMASO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO, in persona
del Prefetto in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cron. 1104 del TRIBUNALE di PALERMO del
15/02/08, depositata il 18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il tribunale di Palermo, con decreto in data 18 febbraio 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario D. N.M.W.A. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Palermo in data 11 gennaio 2008;
che per la cassazione di detto decreto ricorre il D.N. M., con atto notificato il 2 aprile 2008, sulla base di un motivo, al quale resiste con controricorso, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è manifestamente infondato, perchè il tribunale si è attenuto al principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (n. 2236/2004; n. 10568/2004) – secondo cui, in tema di disciplina dell’immigrazione, la causa di forza maggiore che, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), giustifica il ritardo, rispetto al prescritto termine perentorio, nella richiesta del permesso di soggiorno sussiste quando l’atto dovuto non venga compiuto dallo straniero a causa di una forza esterna al suo volere che abbia irresistibilmente influito sulla sua possibilità di agire, escludendola totalmente, il che non è ravvisabile nello stato di detenzione di per sè solo, perchè questo, pur limitando il detenuto nelle sue possibilità di movimento, non esclude che egli possa, tramite la direzione dell’istituto di pena, inviare alle competenti autorità istanze e richieste;
che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010