Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15420 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18691-2019 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISA SFORZA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

25/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda, volta ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, proposta da S.M.S., di nazionalità tunisina, in qualità di genitore del minore Y., nato nel 2009, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il Tribunale per i minorenni ha limitato la responsabilità genitoriale per entrambi i genitori del minore, disponendone l’affidamento ai servizi sociali, con conferma del collocamento presso una famiglia affidataria e regolamentazione dei rapporti con i genitori in forma protetta. Ha, altresì rilevato che il rapporto con il minore come monitorato è positivo perchè c’è un legame affettivo tra padre e figlio. Il richiedente risulta, tuttavia, aver commesso reati ai danni del minore oltre a numerosi altri. Il certificato penale attesta condotte delittuose fino al 2013. Risulta, altresì, che il permesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 comma 3, già concesso una volta, sia stato revocato nel 2017 proprio in relazione al mutamento delle condizioni soggettive del reclamante.

Le condotte del reclamante, come già rilevato dal giudice di primo grado, non sono compatibili con l’esercizio responsabile della genitorialità e con lo sviluppo equilibrato della personalità del minore. In mancanza di elementi specifici legati alla salute e alle condizioni psico fisiche del minore, nella fattispecie difettano i requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Il bilanciamento d’interessi che il giudice è tenuto a svolgere induce a privilegiare quello dello Stato a non consentire la permanenza nel territorio italiano di un soggetto non regolarmente soggiornante a carico del quale risultano gravi precedenti penali che evidenziano condotte incompatibili con le esigenze del minore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato ad un unico motivo, nel quale viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nonchè l’omessa valutazione della sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico del minore e del suo preminente interesse, per aver trascurato il legame affettivo tra padre e figlio e la positiva valutazione del mantenimento dei rapporti con il minore attestata dal servizio sociale.

La censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte territoriale non ha trascurato, nel giudizio di bilanciamento eseguito, la positiva valutazione dei servizi sociali, collocando, tuttavia, con motivazione esauriente e completa, tale riscontro all’interno di un quadro caratterizzato da un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale che ha determinato l’affidamento del minore ad un’altra famiglia e dall’accertamento, insindacabile in quanto del tutto adeguatamente argomentato, di condotte di rilievo penale incidenti sul minore.

Al rigetto non consegue alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 20 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA