Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15420 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23080-2010 proposto da:

ZERO SOCIETA’ di GESTIONE del RISPARMIO SPA (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, nella sua

qualità di società di gestione del fondo denominato “SEI FONDO

PORTAFOGLIO – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 22, presso lo

studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRANTE FABIO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 83143/09 del TRIBUNALE di MILANO del

19/07/2010, depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è solo presente l’Avvocato Iannetti Gianluigi, difensore della

ricorrente;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI ROSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. che la relazione ha il seguente contenuto:

“Visto il ricorso per regolamento di competenza con il quale Zero Società di Gestione del Risparmio s.p.a. ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 19-20 luglio 2010, che ha disposto, a norma dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio iscritto al n. 83143/2009 RG pendente dinanzi al medesimo Tribunale, vertente tra la società e la Sig.ra V.A.;

rilevato che il giudizio civile del quale è stata disposta la sospensione ha ad oggetto la intimazione per convalida di sfratto per finita locazione, cui si è opposta la intimata V., e che la sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata disposta dal giudice in ragione della pendenza di altro procedimento, n. 4156/2010 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, procedimento attivato da centotrentasei attori nei confronti, tra altri, della Zero SGR s.p.a., ed avente a sua volta a oggetto la domanda di declaratoria di nullità dell’atto pubblico di apporto e accollo sulla base del quale il complesso immobiliare (“(OMISSIS)”) nel cui ambito rientra l’unità locata è stato conferito, dall’ente previdenziale dei medici – E.N.P.A.M., al Fondo SEI-Portafoglio gestito dalla società Zero SGR s.p.a. odierna ricorrente; letti gli atti, osserva:

(a) per un primo profilo, che l’istanza deve essere accolta per ragioni che la Corte regolatrice può verificare anche nell’esercizio dei suoi poteri di rilevazione di ufficio connaturati alla funzione di statuire sul se ricorrano le condizioni della sospensione del giudizio (Cass., n. 8374 del 1998; n. 687 del 2005; Cass. n. 1653 del 2005; Cass. n. 399 del 2006; Cass. n. 7410 del 2007). Nella specie, la sospensione è stata disposta per l’asserita pregiudizialità di un giudizio pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e tanto è già di per sè sufficiente ad evidenziare che la sospensione è stata disposta illegittimamente, alla stregua del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “quando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, in ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 c.p.c., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 c.p.c., – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274 c.p.c. -, l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (o anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle norme” (Cass. n. 21727 del 2007); (b) per un secondo profilo, l’istanza è da accogliere anche in ragione dell’ulteriore principio di diritto in forza del quale “ne procedimento speciale per convalida di cui all’art. 657 e segg. cod. proc. civ., prima che si determini – a seguito dell’opposizione dell’intimato – la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell’espressa istanza del locatore di concessione dell’ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura provvisoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il potere del tribunale adito resta limitato all’alternativa tra l’emissione de richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 cod. proc. civ., e la pronuncia di diniego dello stesso nell’accertata sussistenza di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso – con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell’intimato collegate all’accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale in corso -, sicchè la sospensione darebbe luogo ad un’applicazione del citato art. 295 contraria alla sua ratio, che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva” (Cass. n. 2468/2002); nella specie, la sospensione è stata disposta dal Tribunale monocratico di Milano contestualmente alla statuizione di diniego della ordinanza di rilascio, cosicchè non sembra neppure potersi affermare che l’ipotesi sia riconducibile a quella enunciata in Cass. n. 13194/2008, che ha affermato quanto segue: “… la stessa permanenza, nonostante l’opposizione, della fase sommaria deputata alla decisione sull’emissione o meno del provvedimento di rilascio implica la permanenza di un J residuo di forma di tutela differenziata a favore della parte locatrice, dall’altro che il provvedimento che può essere emesso a chiusura di questo residuo di cognizione sommaria, cioè l’ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c. è un provvedimento di natura provvisoria e con funzione anticipatoria della tutela di merito che dovrà assicurare la cognizione piena. In ragione di tali caratteristiche si tratta di un provvedimento la cui adozione o negazione non comporta alcun rischio di verificazione di contrasto di giudicati e che, quindi, non è riconducibile alla ratio che giustifica la sospensione del processo pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudicante.

L’esistenza di un giudizio pregiudicante rispetto a quello relativo all’azione dedotta con il procedimento per convalida, fino a che la fase sommaria conseguente all’opposizione alla convalida non si sìa definita è pertanto situazione che assume rilievo solo nel senso che il giudice del procedimento per convalida, ai fini della decisione sull’adozione o meno del provvedimento di cui all’art. 665 c.p.c., deve valutare la fondatezza o meno delle ragioni oggetto del giudizio pregiudicante come integranti un motivo ostativo all’adozione del provvedimento, delibando, dunque, sommariamente se esse in quel giudizio potranno essere apprezzate nel senso di dar luogo ad una sua definizione tale da incidere sulla fondatezza della domanda proposta con l’azione per convalida escludendola oppure, al contrario, tale da non incidere su di essa” (Cass. n. 13194/2008 cit., in motivazione).

Non potrebbe infatti considerarsi l’adozione del provvedimento di sospensione del Tribunale di Milano come fondata secondo questo criterio, perchè è evidente nella stessa articolazione del provvedimento che si tratta di una contestuale ma autonoma duplice statuizione, l’una indipendente dall’altra; (c) infine, ed è rilievo processuale dirimente, il giudizio sospeso intercorre tra parti diverse rispetto a quelle del giudizio assunto come pregiudicante, nel quale la Sig.ra V. non figura tra i 136 attori, come si trae dagli atti; il che denota un ulteriore vizio della decisione, in forza del consolidato indirizzo per cui, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (tra tante, Cass. n. 6554/2009);

Ritenuto che, ad avviso dell’ufficio, per ciascuna e per tutte le ragioni concorrenti sopra indicate, nel quadro del progressivo disfavore per la utilizzazione dello strumento sospensivo (Corte Cost. n. 182/1996; Cass., Sezioni Unite, n. 14670/2003), tanto più alla luce del principio di ragionevole durata del processo recato dalla modifica apportata all’art. Ili della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2/1999, l’istanza per regolamento di competenza deve essere accolta e deve disporsi di conseguenza la prosecuzione del giudizio di merito. Per questi motivi il pubblico ministero visti gli artt. 42, 47 e 295 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, e, annullando l’ordinanza impugnata, disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della requisitoria;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere accolto;

che deve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

che al giudice di merito è rimessa la decisione sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio, entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza, dinanzi al Tribunale di Milano, che deciderà anche sulle spese processuali del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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