Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1542 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MENSI MICHELE,
giusta mandato in calce alla citazione di 1^ grado;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale
Prestazioni, dirigente con incarico di livello generale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORI FRANCESCA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSSI PASQUALE, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
V.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 464/2009 del TRIBUNALE di GROSSETO del
6/05/09, depositata l’11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Grosseto in data 6.5.2009 e depositata in data 11.6.2009 in materia di risarcimento danni.
Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (4 luglio 2009).
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Nel caso in esame, la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Il primo motivo, di vizio di motivazione, non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730).
Il secondo motivo, di violazione di norma di diritto, non si conclude – ne’ contiene – con l’enunciazione del prescritto quesito di diritto”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente Inail, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Inail, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011