Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1542 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7848/2013 R.G. proposto da:

EDI Euro Difese Idrogeologiche s.r.l., rappresentata e difesa

dall’Avv. Grasso Donato, elettivamente domiciliata in Roma alla via

Appia Nuova n. 251 presso lo studio dell’Avv. Maria Saracino, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 150/27/12 depositata il 31 agosto 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere Dr. Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Maria Saracino su delega per la ricorrente e l’Avv.

Giancarlo Caselli per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. De Augustinis Umberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia respingeva l’impugnazione proposta dalla EDI s.r.l. contro gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per recupero a tassazione di compensi reversibili e giacenze sugli anni d’imposta 2005 e 2006.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva solo in parte l’appello della contribuente, ordinando la disapplicazione delle sanzioni e compensando le spese processuali del doppio grado.

EDI s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione, essendosi il giudice d’appello limitato a richiamare le motivazioni espresse dal primo giudice.

1.1. Il motivo è infondato, perchè la sentenza d’appello non si limita alla relatio, bensì motiva in autonomia – pur succintamente tanto sui compensi, quanto sulle rimanenze.

2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia omissione di pronuncia, per non aver il giudice d’appello esaminato i motivi di gravame inerenti la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e la deducibilità di perdite ed IVA quale costo.

2.1. Il motivo è inammissibile, perchè dalla narrativa di ricorso la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e la deducibilità di perdite ed IVA sono esposte come meri titoli di censura (secondo e sesto motivo del ricorso in appello), sicchè può anche ad esse riferirsi la valutazione di genericità manifestata dal giudice del gravame (pag. 3 della sentenza d’appello); peraltro, il ricorso per cassazione neppure riproduce le doglianze il cui omesso esame lamenta.

3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2, per aver il giudice d’appello affermato che i compensi reversibili degli amministratori sono deducibili per cassa e non per competenza ai fini delle imposte sul reddito d’impresa e per aver egli dichiarato che quei compensi sono fuori campo IVA.

3.1. Il motivo è infondato.

Doveroso premettere che l’omessa riproduzione in ricorso di PVC e avvisi di accertamento rende incerta la fattispecie, ponendo in dubbio l’ammissibilità stessa del mezzo.

Comunque: a) circa le imposte sul reddito d’impresa, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5, stabilisce per la deduzione dei compensi degli amministratori di società di capitali il principio di cassa, in deroga a quello generale di competenza (per gli emolumenti da cessazione del rapporto, Cass. 25 febbraio 2015, n. 3758, Rv. 634562); b) circa l’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2, esclude dal campo dell’imposta le prestazioni di servizi rese da soggetti non esercenti abitualmente altre attività di lavoro autonomo, come appunto i lavoratori subordinati e parasubordinati di una società i quali svolgano attività di amministratore per altra società del gruppo e riversino il compenso alla società da cui dipendono o che li coordina (per la decisività dell’etero-coordinamento ai fini dell’esclusione dal campo IVA, Cass. 13 marzo 2009, n. 6136, Rv. 607302).

4. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla correttezza della valorizzazione delle giacenze di magazzino tramite metodo LIFO.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per “fatto” non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805, Rv. 616733; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457, Rv. 623584).

Nel caso, la specificazione fattuale manca palesemente, complice la segnalata omessa riproduzione di PVC e avvisi: la doglianza investe l’esito globale del ragionamento decisorio sulla correttezza della valorizzazione delle giacenze effettuata con metodo Last In First Out, ciò che tradisce l’attesa di una rinnovazione decisoria estranea alla funzione istituzionale del giudice di legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001; Cass. 7 gennaio 2014, n. 91, Rv. 629382).

5. Il ricorso incidentale – vertente sulla disapplicazione delle sanzioni e la compensazione delle spese – è inammissibile per tardività, in quanto notificato solo in data 6 maggio 2013, ben oltre il termine riveniente dal combinato disposto degli artt. 369, 370 e 371 c.p.c. (29 aprile 2013).

6. Il ricorso principale va respinto, quello incidentale dichiarato inammissibile e le spese compensate per soccombenza reciproca.

7. Per la ricorrente principale EDI s.r.l. sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; non sussistono per la ricorrente incidentale, ammessa alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).

PQM

Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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