Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15419 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE, 5, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA

CAROLINA (STUDIO LEGALE RASSODIVITA GIUSEPPE), rappresentato e difeso

dall’avvocato CRESCIMANNO FRANCESCO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 258/06 R.G. del GIUDICE DI PACE di PALERMO del

21/11/06, depositato il 09/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il giudice di pace di Palermo, con decreto in data 9 ottobre 2007, ha annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 24 ottobre 2006 nei confronti di E.M., cittadino tunisino, evidenziando che il provvedimento opposto era privo della sottoscrizione del prefetto, essendo stato firmato dal viceprefetto, per di più senza indicazione di delega e che era stato emesso in violazione del divieto di bis in idem, costituendo reiterazione di altro decreto emesso nei confronti dello stesso straniero in data 19 settembre 2006 e dichiarando assorbiti gli altri motivi dell’opposizione;

che avverso il decreto del giudice di pace ha interposto ricorso per cassazione la Prefettura di Palermo, con atto notificato il 5 gennaio 2008, sulla base di due motivi, al quale resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, sulla base del rilievo che l’atto teletrasmesso a norma della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7 – difetterebbe dell’attestazione di conformità all’originale e conterebbe una sottoscrizione illeggibile dell’avvocato dello Stato ricevente, è infondata, perchè, il ricorso per Cassazione teletrasmesso dall’Avvocatura distrettuale all’Avvocatura generale dello Stato è ammissibile ancorchè la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato ricevente, necessaria ai sensi del comma 4 della predetta norma, sia illeggibile (Cass. n. 2757/2007) e che d’altra parte, l’omessa dichiarazione di conformità all’originale da parte dell’avvocato dello Stato ricevente deve ritenersi una mera irregolarità, surrogata dallo specifico richiamo delle norme di legge che consentono all’Avvocatura di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, seguito dalla sottoscrizione dell’avvocato ricevente e dal timbro dell’ufficio;

che il primo motivo appare manifestamente fondato, in quanto “il giudice di pace si è discostato dal principio, già affermato da questa Corte (da ultimo, n. 28858/2005), secondo cui è legittimo il decreto di espulsione dello straniero che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, come anche da altro funzionario delegato;

che, peraltro, nella specie il giudice di pace ha omesso di prendere in esame la circostanza che il decreto di espulsione, sottoscritto dal viceprefetto, indicava l’atto di delega di data 12 agosto 2006;

che anche il secondo motivo appare manifestamente fondato perchè, essendo incontestato che il decreto di espulsione del 19 settembre 2006, a seguito di opposizione dell’interessato, era stato annullato dal Giudice di pace in data 18 ottobre 2006 per vizi di forma, ben poteva il prefetto emanare un nuovo decreto di espulsione, privo dei riscontrati vizi, nei confronti del medesimo cittadino straniero;

che il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Palermo in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia al giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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