Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15419 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10185-2011 proposto da:

PROVINCIA DI NAPOLI, (p. i. (OMISSIS)), in persona del Presidente

della Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PROPAGANDA 16 (PIAZZA DI SPAGNA), presso l’avvocato GENNARO

FAMIGLIETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO DI FALCO,

PAOLA COSMAI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.G., (C.F. (OMISSIS)), P.L. (C.F. (OMISSIS)),

P.G. (C.F. (OMISSIS)), P.A. (C.F. (OMISSIS)),

P.P. (C.F. (OMISSIS)), P.S. (C.F. (OMISSIS)),

D.E. (C.F. (OMISSIS)), questi ultimi tre nella qualità di

coeredi di PA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 6, presso l’avvocato GUIDO PARLATO, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI TORRE DEL GRECO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2744/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- I sig.ri D.N.G., P.L., Pa.An., P.G. e T.M. hanno convenuto in giudizio la Provincia di Napoli, succeduta al Comune di Torre del Greco nel contratto di locazione di distinte unità immobiliari, poste in un fabbricato a Torre del Greco, di cui erano proprietari, e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni per averle riconsegnate in pessime condizioni, in violazione dell’obbligo contrattuale di rilasciarle nello stato in cui si trovavano al momento della stipula del contratto.

La Provincia di Napoli si è costituita, eccependo l’esclusiva legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco che, costituitasi a seguito di chiamata in causa, ha eccepito a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva.

2.- Il Tribunale di Torre del Greco, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la sola Provincia al risarcimento dei danni, rigettando la domanda nei confronti del Comune.

3.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 8 ottobre 2010, ha accolto solo in parte il gravame della Provincia di Napoli. La Corte ha confermato la legittimazione passiva della Provincia, in quanto subentrata ex lege, a partire dal 1 settembre 1998, in tutte le situazioni giuridiche facenti capo al Comune di Torre del Greco, originario conduttore dei locali, a norma della L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 8, comma 5, e in considerazione del giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza n. 17 del 2002 del medesimo Tribunale che aveva riconosciuto nella Provincia l’unica conduttrice degli immobili. In ordine alla determinazione dei danni, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di gravame concernenti l’applicazione delle tariffe del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania per l’anno 2003, anzichè di quelle vigenti al tempo della riconsegna dei locali (nell’anno 2002), nonchè l’esistenza di un obbligo della Provincia di ripristino dei locali riferibile anche agli interventi di manutenzione straordinaria; ha accolto il gravame limitatamente alla stima dei danni, dai quali ha escluso le spese generali e la percentuale dell’utile d’impresa e, di conseguenza, ha ridotto l’ammontare dei danni risarcibili.

4.- Avverso questa sentenza la Provincia di Napoli ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, cui si oppongono i privati anche con memoria; il Comune di Torre del Greco non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere desunto la legittimazione esclusiva della Provincia di Napoli dalla sentenza n. 17 del 2002 del Tribunale di Torre del Greco, riguardante un giudizio avente un diverso oggetto (il versamento dei canoni di locazione e la data di rilascio) e senza considerare la responsabilità del Comune che aveva avuto il godimento degli immobili adibendoli per molti anni a sede scolastica. 1.1. Il motivo è inammissibile. La legittimazione passiva della Provincia è stata affermata sulla base di due autonome rationes decidendi: la successione ex lege della stessa Provincia “a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica” (L. n. 23 del 1996, art. 8, comma 5) e l’esistenza di un giudicato costituito da una sentenza del medesimo Tribunale che avrebbe riconosciuto nella Provincia l’unica conduttrice degli immobili. Il motivo in esame aggredisce soltanto la seconda ratio decidendi, sicchè la decisione impugnata si consolida sulla base della prima ratio, rispetto alla quale non sono state avanzate specifiche censure volte a contestare, in modo argomentato, l’interpretazione e l’applicazione nella fattispecie della disposizione normativa citata.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere escluso la legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco.

2.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto mira a mettere in discussione il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco, che è una logica conseguenza della statuizione, che è divenuta definitiva, riguardante la legittimazione esclusiva della Provincia di Napoli.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere violato il principio espresso dalla sentenza n. 10485 del 2004 di questa Corte secondo cui, in caso di cessione del contratto di locazione, l’obbligo di risarcimento dei danni è ripartito in parti eguali tra i vari conduttori, obbligati solidalmente verso il locatore.

3.1.- Il motivo è in parte inammissibile, laddove mira a dimostrare l’esistenza di una legittimazione passiva del Comune che è rimasta definitivamente esclusa, e in parte infondato, avendo la sentenza impugnata condivisibilmente evidenziato che il precedente richiamato (in tema di cessione del contratto di locazione e solidarietà passiva nell’obbligazione risarcitoria dei conduttori succeduti nella detenzione dell’immobile locato) non è pertinente nella fattispecie in esame, che riguarda un’ipotesi di successione ex lege nel contratto.

4.- Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere addebitato la responsabilità per i danni alla Provincia di Napoli, che aveva avuto la disponibilità degli immobili per soli tre anni, anzichè al Comune di Torre del Greco, che ne aveva avuto la disponibilità per dodici anni, adibendoli a sede scolastica.

4.1. Il motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle evidenziate rispetto al precedente motivo, avendo ad oggetto la contestazione della legittimazione passiva in via esclusiva della Provincia di Napoli, sulla quale è calato il giudicato per quanto si è detto in relazione al primo motivo.

5.- Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere posto a carico della Provincia il risarcimento dei danni conseguenti anche all’omessa manutenzione straordinaria degli edifici dati in locazione, sulla base di una norma non pertinente (quella di cui alla L. n. 23 del 1996, art. 3, lett. b).

5.1.- Il motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio della sentenza impugnata. Infatti il contestato riferimento al richiamato art. 3 della L. del 1996, che pone a carico delle province l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti a sede scolastica, ha costituito, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, un argomento aggiuntivo e di contorno rispetto alla reale ratio decidendi – non censurata nel motivo in esame costituita dall’esistenza di un obbligo contrattuale e legale della Provincia di Napoli, quale conduttrice, di restituire gli immobili locati nel medesimo stato in cui li aveva ricevuti (art. 1590 c.c.) e, implicitamente, di effettuare gli interventi riparativi necessari a tal fine.

6.- Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere determinato i danni risarcibili facendo applicazione del tariffario vigente in epoca (nell’anno 2003) successiva al perfezionamento della fattispecie illecita, mentre avrebbe dovuto applicarsi il tariffario vigente nel giugno 2002, quando gli immobili erano stati rilasciati, verificandosi altrimenti una indebita locupletazione, anche ai fini del calcolo degli interessi e della rivalutazione.

6.1.- Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del tariffario ritenuto più idoneo a rappresentare l’entità del danno all’attualità, secondo l’insindacabile valutazione dei giudici di merito, e non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, ma soltanto gli interessi legali dall’11 giugno 2002, sicchè la generica censura di indebita locupletazione risulta poco comprensibile.

7.- Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere calcolato il quantum del danno in modo erroneo.

7.1.- Il motivo ritorna nuovamente sulla questione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria esigibili dal conduttore, della cui irrilevanza si è già detto (al p. 5.1), ed è nel resto diretto a contestare la valutazione della concreta entità del danno risarcibile, che è riservata ai giudici di merito. Esso è inammissibile.

8.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 7000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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