Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15419 del 20/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21031-2018 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 16276/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott.ssa ACIERNO
MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell’ordinanza n. 16276 del 2018 manca nel dispositivo la attribuzione delle spese processuali al procuratore antistatario. L’avv. F., in quanto difensore distrattario ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale sopra indicato che deve essere accolta come richiesto.
Al dispositivo dell’ordinanza nella parte relativa alle spese processuali va aggiunto dopo la parola “gradi” la seguente frase: “disponendone la distrazione in favore dell’antistatario avv. F.A.. Fermo tutto il resto. Non vi è luogo per la natura dell’istanza a statuizione sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 luglio 2020