Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15419 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15568-2010 proposto da:

U.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO,

che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/01/2010, depositata il 07/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. La Corte di merito, decidendo una controversia in materia di locazioni, dichiarava improcedibile l’appello (sentenza 7 aprile 2010).

Rilevato il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2 – posto che la notifica, del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, era stata effettuata solo successivamente – la Corte motivava l’improcedibilità sostenendo che, pur trattandosi di termine ordinatorio, l’avvenuta scadenza, senza richiesta di proroga, determinava conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio, quali la rilevabilità d’ufficio e la non sanabilità. Richiamava la decisione Cass. s.u. n. 20604 del 2008.

1.1. Ricorso e decreto sono stati notificati il 9 ottobre 2008, per l’udienza di discussione fissata per la data del 26 gennaio 2010;

quindi nel rispetto dell’art. 435 c.p.c., comma 3.

2. Il ricorso censura la sentenza con due motivi; è applicabile ratione temporis la L. n. 69 de 2009.

Proposta di decisione:

1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 152, 153, 154, 291, 327, 434 e 435 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio consolidato, secondo cui “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno “spatium deliberando non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perchè egli possa apprestare le proprie difese (art. 435 c.p.c., comma 3)” (Cass. n. 21358 del 2010).

1.1. La decisione del 2010 richiamata ha deciso una fattispecie identica, sulla base della giurisprudenza costante, relativa al mancato rispetto del termine per la notifica, concernente sia il primo grado (art. 415 c.p.c., Cass. n. 26039 del 2005) che l’appello (Cass. n. 352 del 1987), in ipotesi in cui risultava rispettato il termine tra la data della notifica e l’udienza di discussione.

In essa si argomenta diffusamente (si v. motivazione) in ordine: a) alla regolazione legislativa (nel senso della permanenza degli effetti della compiuta notifica nel caso di rispetto del comma 3) delle conseguenze dell’inosservanza del termine di cui al comma 2, con conseguente superamento della esigenza della preventiva richiesta di proroga; b) alla non ipotizzabilità della violazione del principio della ragionevole durata de processo (art. 111 cost.) rispetto alla disciplina legislativa suddetta; c) alla non pertinenza della svolta effettuata da Cass. s.u. n. 20604 del 2008 (successivamente confermata), secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.”, relativa alla diversa ipotesi di inesistenza di notificazione e non alla notificazione effettuata in ritardo.

1.2. La non pertinenza della decisione delle s.u. del 2008, rispetto alla questione di diritto in esame, è stata confermata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla base della suddetta decisione delle s.u., per evidente erroneità del presupposto interpretativo.

2. Il primo motivo – con il quale si lamenta la mancata provocazione del contraddittorio tra le parti sulla questione processuale dell’improcedibilità rilevata d’ufficio dal giudice di appello – resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

L’accoglimento del ricorso è correlato alla sussistenza di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il secondo motivo di ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo;

che la causa deve essere rimessa alla Corte di merito, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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