Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15419 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13731-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato CASTORO DANIELE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

EUFRATE STEPHEN MARCO giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIETRASANTA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’Avvocato

IARIA DOMENICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ORZALESI MARCO

giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2172/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

B.R. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Pietrasanta avverso la sentenza n. 376/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2008-2011 per omessa presentazione della relativa dichiarazione;

il Comune resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado, sebbene privo di specifici motivi richiesti a pena d’inammissibilità, non essendo stati indicati i capi della sentenza di cui si chiedeva la riforma, le diverse norme da applicare e la ricostruzione fattuale da operare a tale scopo;

1.2. la doglianza non ha fondamento atteso che nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’appellante si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 32954/2018, 24641/2018, 9083/2017);

1.3. nella fattispecie la pronuncia della CTR contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, il che comporta anche che la censura, proposta esclusivamente in termini di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non attinga il suddetto accertamento compiuto dal giudice tributario d’appello;

2.1. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, art. 10, comma 4, e art. 8 Reg. ICI Comune di Pietrasanta) laddove nella pronuncia impugnata è stata ritenuta obbligatoria la denuncia di variazione in caso di modifica dei dati ed elementi relativi all’ammontare dell’imposta;

2.2. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13) laddove nella pronuncia impugnata è stato affermato che rientri nel novero dei presupposti dell’imposta l’omissione della denunzia ICI, in quanto, secondo la ricorrente, tale omissione comporterebbe unicamente l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14;

2.3. le censure, da esaminarsi congiuntamente, attesane l’intrinseca connessione, vanno disattese;

2.4. nella fattispecie, avente ad oggetto accertamento ICI per gli anni 20082011, è incontroverso in fatto che la contribuente non abbia denunciato la sussistenza delle condizioni soggettive che avrebbero comportato il riconoscimento dell’agevolazione relativa all’abitazione principale;

2.5. questa Corte (cfr. Cass. n. 12989/2007), con riferimento a quanto previsto dal secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, per effetto dei quali, quando si verifichino modificazioni dei dati o variazioni negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, va rinnovata l’originaria dichiarazione, ha affermato che l’onere di denuncia a carico del contribuente, nelle forme indicate dalla norma, delle variazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate, comporta che la sussistenza dell’obbligo di denuncia a carico del contribuente esoneri l’ente impositore dall’onere di accertamento del verificarsi di eventi che giovino alla controparte;

2.6. detto obbligo informativo, che non ammette equipollenti (cfr. Cass. sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15235), è sopravvissuto pur a seguito della novella di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, quale convertito in L. n. 248 del 2006 che, pur sopprimendo il generale obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall’anno 2007, ha fatto salve le ipotesi delle modificazioni soggettive e oggettive comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (cfr. Cass. nn. 12936/2019, 14713/2016, 17562 e 17563 del 2016);

2.7. non può pertanto ritenersi che la condizione della denuncia sia surrogabile anche nel quadro dei principi di collaborazione e buona fede ai quali debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente in relazione alla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4;

2.8. va inoltre ribadito che, in base ai principi dianzi illustrati in tema d’imposta comunale sugli immobili, con riguardo al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, che ha fatto salvo l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, l’ente impositore è esonerato, in tali casi, dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (cfr. Cass. nn. 17562/2016, 1704/2016, 27165/2011);

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA