Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15418 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13,

presso lo studio dell’avvocato FINANZE GIUSEPPA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALOMBARINI SERGIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 3624/07 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del 15 –

19/11/07, depositato il 21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che H.D., cittadino algerino, ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 12 gennaio 2008, avverso il decreto in data 21 novembre 2007 con cui il giudice di pace di Bologna ha rigettato l’opposizione contro il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Bologna in data 9 settembre 2007;

che la prefettura di Bologna ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il primo motivo – con il quale si denuncia che il decreto del prefetto sia venuto meno all’obbligo di motivazione e che il giudice di pace abbia illegittimamente rigettato l’opposizione pur non sussistendo le ragioni (annullamento o revoca del permesso di soggiorno) poste a base del decreto prefettizio – appare manifestamente fondato;

che, infatti, il provvedimento di espulsione è stato adottato perchè il permesso di soggiorno sarebbe stato revocato o annullato, ma il giudice di pace ha accertato che nei confronti dello straniero non era mai stato emesso alcun provvedimento di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, ma solo che il ricorrente, in Italia da lunghissimi anni, era titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che alla scadenza, non era stato rinnovato essendo scaduto anche il permesso di soggiorno per la durata di tre mesi concesso per consentirgli di trovare una nuova occupazione;

che, una volta accertato che nessun provvedimento di revoca o annullamento del permesso di soggiorno era stato adottato dall’autorità amministrativa, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il decreto espulsivo, non potendo convalidarlo sulla base della riscontrata sussistenza di una diversa violazione (trattenimento in Italia con permesso scaduto da più di sessanta giorni di cui non sia stato chiesto il rinnovo), non contestata dal prefetto;

che, rimanendo assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si denuncia motivazione carente e contraddittoria in relazione a violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’opposizione e annullando il provvedimento di espulsione;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione annulla il provvedimento di espulsione del prefetto di Bologna del 9 settembre 2007.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese con Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame dei ricorsi civili, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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