Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15418 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15418 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 12577-2010 proposto da:
ARIS SA, in persona dell’Amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8,

presso lo

studio

dell’avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MANLIO MARSILI,
2015

giusta delega in calce;
– ricorrente –

2176
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/07/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di cost. nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RIMINI;
– intimato-

di BOLOGNA, depositata il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato AURELI, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO,
che ha chiesto preliminarmente l’inammissibilità dei
primi due motivi di ricorso e insiste per il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per
l’infondatezza del ricorso.

avverso la sentenza n. 115/2009 della COMM.TRIB.REG.

.•

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,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini in data
08.10.2003, la società ARIS, decorsi i novanta giorni dal ricevimento della
raccomandata da parte dell’Ufficio, ne impugnava il silenzio rifiuto, sostenendo che
l’Ufficio avrebbe dovuto procedere al rimborso già richiesto dal cedente. Chiedeva
quindi che la. Commissione condannasse l’Agenzia al rimborso della somma di
€.591.342,14, oltre interessi.
L’Ufficio si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Sosteneva che non era chiaro il motivo dell’impugnazione, e cioè se il ricorso era
proposto avverso il silenzio riufiuto della certificazione ex art.10 del DLGS n.269/2003,
ovvero si riferisse all’istanza di rimborso avanzata dalla Jet Set Logistica. In entrambi i
casi era comunque da respingere: nella prima ipotesi il silenzio rifiuto non era
impugnabile ex art.19 del DLGS n.546/1992; nella seconda ipotesi vi era carenza di
legittimazione passiva, in quanto l’azione spettava al cedente. Nel merito rilevava che
l’Amministraipne non aveva ancora riconosciuto il credito e che la Jet Set Logistica
non aveva proposto alcuna opposizione al silenzio rifiuto dell’Agenzia, allorchè aveva
proposto richiesta di rimborso.
2. La CTP con la sentenza n. 174/01/07 dicharava inammissibile il ricorso, ritenendo
che la ricorrente aveva lasciato scadere il termine di giorni sessanta per la proposizione
del ricorso, che decorreva dopo i novanta giorni dalla richiesta di rimborso avanzata in
data 23.06.03 dalla società cedente.
3. L’impugnazione, proposta dalla ARIS SA, era respinta dalla Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 115/06/09, depositata il 16.11.09 e
non notificata.
Il secondo giudice preliminarmente affermava che il ricorso della ARIS era diretto ad
impugnare da un lato il silenzio rifiuto avverso la richiesta di rilascio di una attestazione
ex arti° del DLGS n. 269/2003, e dall’altro il silenzio rifiuto al rimborso IVA avanzato
dal contribuente (Jet Lag ) (come si assume) in data 12.06.1998, che le questioni erano
distinte e dovevano essere esaminate separatamente.
Sul primo profilo il giudice di appello affermava che l’attestazione richiesta ex art.10
del DLGS n.269/2003 aveva natura di certificazione prettamente interna i per cui il
rifiuto al rilascio della certificazione non integrava un rifiuto alla restituzione dell’IVA e
non era impugnabile ai sensi dell’art.19 del DLGS n.546/1992.
Sul secondo profilo il giudice, dopo aver premesso che il cessionario di un credito
subentra nella stessa
posizione riservata al contribuente creditore originario e dopo aver
,
ripercorso le dpposizioni normative in materia di rimborso IVA, affermava che la

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Cons. est. Laura Tricorni

1. Con raccomandata AR del 3.05.2004 la società ARIS SA, premesso di essere
cessionaria di un credito IVA di £.591.342,14 vantato dalla Jet Set Logistica SRL (atto
di cessione notificato il 18.12.1998) chiedeva all’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’art.10 del DLGS n. 269/2003, di attestare la liquidità, l’esigibilità e la data
indicativa del rimborso del credito IVA chiesto a rimborso dalla ditta cedente in data
20.02.1998.

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Da ultimo escludeva la rilevanza probatoria della sentenza del 12.04.07 che aveva
dichiarato l’estinzione della controversia allorchè di fronte alla domanda di condono (per
i due accertamenti in rettifica) la contribuente aveva pagato la prima rata e non aveva
pagato le successive, poiché “evidentemente nessun accertamento era stato fatto dal
giudice sull’ammontare effettivo dell’IVA da restituire”. Concludeva affermando che,
se in ipotesi il credito fosse stato certo, la competenza sarebbe passata al Giudice
ordinario.
4. Propone ricorso per cassazione affdato a quattro motivi la società ARIS SA, che
deposita anche memoria ex art.378 cpc. Non svolge difese l’intimata Agenzia delle
entrate/che deposita un atto di costituzione e partecipa alla discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Primo motivo — Illogicità della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio
(art.360, comma I n.5, cpc).
La ricorrente, dopo essersi doluta della ampiezza dei riferimenti normativi riportati dalla
Commissione Regionale e della non pertinenza degli stessi alla decisione assunta,
sostiene che dalla lettura del dispositivo non è dato comprendere come i riferimenti
normativi citati possano essere funzionali a quanto stabilito dalla stessa Commissione e
segnala quella che ritiene una illogicità evidente del dispositivo, laddove la
Commissione afferma “In riforma dell’appellata decisione, rigetta il ricorso della ditta
AR1S”, mentre, a suo dire, la riforma della decisione impugnata dal punto di vista logico
e normativo, avrebbe dovuto implicare l’accoglimento del ricorso proposto, che invece
è stato rigettato.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Innanzi tutto va considerato che la doglianza proposta circa la modalità di scrittura
della sentenza, appare confmata in argomenti di tipo prevalentemente stilistico, privi di
autonoma rilevanza ed ininifiuenti sul percorso decisionale.
Risulta quindi infondata la critica portata alla presunta illogicità del dispositivo, in
quanto la ricorrente trascura di considerare che la decisione di primo grado non aveva
affatto rigettato nel merito il ricorso, ma ne aveva pronunciato l’ inammissiblità per
intempestiva proposizione, di talchè risulta evidente il contenuto innovativo della
seconda pronuncia che ha deciso nel merito, sia pure, ancora una volta, in modo
sfavorevole alla parte privata.
2.1. Secondo motivo — Insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio (art.360, comma 1 n.5, cpc).
Sostiene la ricorrente che, mentre gran parte della sentenza risulta essere una mera
trascrizione di articoli d;legge tratti dal Decreto IVA, ben poco spazio viene lasciato al

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documentazione prodotta dalla ricorrente – e cioè il documento dal quale risultava che
per l’anno 1997 la Jet Set aveva consegnato all’Uffico una domanda di rimborso — non
consentiva di desumere l’ammontare richiesto dalla contribuente e che non era stata
prodotta altra documentazione sulla scorta della quale stabilire se esifeva un credito di
imposta ed il suo ammontare.

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Sostiene ancora che la Commissione Regionale ha omesso di valutare la
documentazione allegata dalla società ricorrente, tra cui la domanda di rimborso a suo
tempo avanzata dalla società cedente, e deduce che la motivazione, ove è affermato che
la ricorrente “non ha prodotto la documentazione dalla quale possa desumersi quanto è
l’ammontare richiesto dal contribuente” contraddice la realtà fattuale in quanto era stata
depositata corposa documentazione che la Commissione non ha valutato ed il cui esame
avrebbe dovuto condurre all’accoglimento del ricorso.
2.2. Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che, come questa Corte ha già affermato con condiviso principio, “Incombe
sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di
provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente
l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da
questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.” (Cass.
n.18427/2012, conf. 1420/2013), nel caso in esame la Commissione – Regionale non solo
ha escluso che fosse stato provato l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sulla
scorta della sola domanda di rimborso presentata all’Ufficio dalla Jet Set, ma anche,
esattamente, che fosse stata provata l’esistenza stessa del credito, come si rileva dalla
seguente statuizione “per il resto non è stata prodotta alcuna documentazione e pertanto
l’Organo giudicante non è in grado di stabilire se esiste un credito di imposta e di quale
ammontare” (fol. 5 della sent. imp.).
Orbene tale puntuale statuizione, sulla quale la ricorrente sembra sorvolare e che non è
oggetto di impugnazione, non è destinata a recedere rispetto alla censura mossa dalla
ricorrente, fondata sulla circostanza che nelle fasi di merito aveva provveduto a
presentare i seguenti documenti: 1) l’atto di cessione del credito in data 12.06.1998; 2)
la raccomandata 7307 del 18.12.1998 di notifica all’Agenzia delle entrate della cessione
del credito; 3) la raccomandata n.7306 del 18.09.1998 di notifica della cessione al
concessionario alla riscossione CO.RI.T, 4) la domanda di rimborso del credito IVA
avanzata dalla Jet Set Logistica SRL alla Agenzia delle entrate di Rimini in data
23.06.03.
Nel prendere atto che tutti i documenti indicati appaiono ictu ocu/i evidentemente
successivi ed estranei al sorgere del credito IVA, questa Corte deve rimarcare che la
ricorrente si è limita ad una elencazione ed a una parziale riproduzione di tali documenti
(mancano infatti le raccomandate notificatorie con attestazione di ricevuta da parte
dell’Agenzia delle entrate e del concessionario alla riscossione), senza illustrarne la
rilevanza probatoria con riferimento agli specifici fatti costitutivi del credito, quale
sarebbe stato suo onere, per cui il motivo risulta infondato e la decisione, sinteticamente
ma sufficientemente motivata sull’irrilevanza probatoria di tale documentazione, è
immune da censure.
31 Terzo motivo — violazione dell’art.112 epe , omessa pronuncia della sentenza di
appello in relazione ai punti c), e), f), g), h), i), 1) del ricorso in appello (art.360, comma
1 n.4, cpc).

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dispositivo vero e proprio, che tra l’altro, – a suo dire — non presenta alcun nesso logico
coerente con le premesse che precedono, per cui la motivazione appare così concisa da
non consentire di risalire all’iter logico seguito dalla Commissione.

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3.2. Il motivo è infondato
3.3. Esaminando partitamente le specifiche censure si deve osservare che:

– sul punto e), concernente l’ammissiblità del ricorso ex art.19 e 21 del DLGS
n.546/1992 avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria, non vi è
omessa pronuncia perché implicitamente la Commissione Regionale ha ritenuto
ammissibile il- ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso, sia pure
rigettandolo nel merito;
– sul punto t), concernente l’applicazione della disciplina della cessione del credito, non
vi è omessa pronuncia perché la Commissione Regionale, in premessa, ha riconosciuto
la legittimazione della ricorrente, affermando che il cessionario assume la stessa
posizione del cedente originario;
– sui punti: g), concernente la violazione della Sesta direttiva, h), concernente la
violazione dell’art.10 dello Statuto del contribuente, i), concernente il comportamento
latitante della PA in danno del contribuente, ed 1), concernente il pagamento degli
interessi, non vi è omessa pronuncia perché sono tutti assorbiti dalla decisione reiettiva
dell’appello, fondata sulla mancanza di prova dell’esistenza del credito IVA vantato e,
sullo specifico profilo, non censurata.
4.1. Quarto motivo — violazione dell’art.112 cpc per ultrapetizione (art.360, comma 1,
n.4 e 5, cpc).
Sostiene la ricorrente, nel censurare il seguente passaggio della decisione impugnata”
Ebbene nel caso che ci occupa il ricorrente non ha prodotto la documentazione dalla
quale possa desumersi quanto è l’ammontare richiesto dal contribuente (…) Comunque
se per ipotesi fosse stato certo il credito, secondo la Suprema Corte, Sezioni Unite, la
competenza sarebbe passata al giudice ordinario”, che la Commissione Regionale ha
statuito, senza basarsi su specifiche eccezioni sollevate dalle parti, sia sulla competenza
che sulla insufficienza del materiale probatorio prodotto dalla società ARIS.
Sul punto la società afferma che l’Agenzia delle entrate non ha mai eccepito
l’insufficienza del materiale probatorio presentato dalla ricorrente, né mai ha sollevato
un’eccezione di incompetenza, per cui la Commissione Regionale si è
inequivocabilmente pronunciata oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere
dalle parti, nonché su questioni estranee al giudizio e non rilevabili d’ufficio.
4.2. Il motivo è inammissibile sotto molteplici aspetti.
4.3. In relazione al difetto di eccezione dell’Agenzia sulla insufficienza del materiale
probatorio, va considerato che la doglianza proposta censura solo una parte della ratto
decidendi, quella relativa all’ammontare del credito IVA richiesto — mentre trascura la
ratio decidendi principale, circa la mancanza di prove dell’esistenza del credito; va
inoltre richiamato quanto chiarito sub 2.2.) in merito all’onere probatorio; peraltro,

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– sul punto c), concernente la condanna alle spese del primo grado di giudizio, non vi è
omessa pronuncia poiché, con la decisione di riforma della sentenza di primo grado, la
Commissione Regionale ha statuito anche la integrale compensazione delle spese di lite,
cosi accogliendo il ricorso sul punto in fatto;

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quanto sostenuto dalla ricorrente, non è accompagnato in modo autosufficiente da una
trascrizione delle difese dell’Agenzia. Va altresì considerato che il giudice nel
pronunciare sulle domande proposte, deve valutare quanto posto a sostegno della
domanda e tale valutazione deve essere compiuta ai sensi degli artt.115 e 116 cpc.

5.1. Da ultimo va esaminata la sentenza della Commissione Tributaria Provnciale di
Rimini n. 168/01/11, prodotta dalla ricorrente con la memoria dell’art.378 cpc e ne va
dichiarata la irrilevanza nella presente causa.
5.2. Premesso che tale decisione non risulta emessa nei confronti della ricorrente, ma
della società Jet Set Logistica SRL unipersonale in Fallimento, è priva di attestazione
del passaggio in giudicato, contiene riferimenti a crediti vantati dalla Jet Set per una
pluralità di anni ( 1995, 1996, 1997 e 2003) e per una pluralità di imposte (IRPEG,
IRAP ed IVA) e riferisce di una serie di avvisi di rettifica per gli anni 1995,1996 e 1997
conseguenti a rilievi per operazioni inesistenti, va considerato che la stessa
conclusivamente riconosce a favore della curatela fallimentare un minor credito rispetto
a quello vantato dalla curatela stessa, di “€.88.944,00, oltre £.6.423,00” senza
specificare a quale imposta ed a quale anno di imposta lo stesso sia riconducibile.
Nel rilevare anche la evidente non corrispondenza dell’importo riconosciuto dalla
Commissione Provinciale alla Jet Set in Fallimento e quanto vantato dalla ricorrente, va
rimarcato che non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che detta sentenza possa
spiegare effetti nei confronti della odierna ricorrente, che non è stata nemmeno parte del
giudizio, per le ragioni prima evidenziate.
6.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo, secondo e terzo ed
inammissibile il quarto.
6.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella
misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso, infondati i motivi primo, secondo e terzo ed inammissibile il quarto;
– condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che
liquida nel compenso di €.10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
!DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così 4eciso in Roma, camera di consiglio del 9 giugno 2015.

IL

2212fi. 2D15

4.4. Per quanto riguarda il difetto di competenza, preliminarmente premesso che la
questione involge la giurisdizione e non già la competenza, va considerato che trattali di
mero obiter dictum privo di contenuto decisorio e irrilevante rispetto alla decisione
presa.

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