Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15418 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17211-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA – OSTIA, VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26, presso lo studio

dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

– OSTIA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato

NERI NICOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2010 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE

DISTACCATA di OSTIA del 3/05/2010, depositata il 04/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – C.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 153/10 del Tribunale di Roma – sez. dist. di Ostia, pubbl. il 4.5.10 e non notificata, resa in secondo grado sull’appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ostia, pronunciata anche nei confronti di G.P., relativa al saldo del corrispettivo – per L. 3.699.000 – di lavori di falegnameria da questi commissionati all’odierno ricorrente; resiste il G. con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente si affida a sei motivi, con cui censura peraltro esclusivamente la sentenza di primo grado: quanto agli effetti dell’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore, quanto alla valutazione di gravità della presunzione di infondatezza delle tesi del ricorrente sulla base dell’omessa fatturazione o della mancanza di un patto di differimento, quanto al mancato ordine di ispezione una volta ritenuto insufficiente il materiale probatorio già acquisito, quanto alla mancata disamina della domanda di ingiustificato arricchimento o di risarcimento del danno, quanto alla contraddittorietà della valutazione delle risultanze della prova testimoniale, quanto all’omessa valutazione dell’intervenuto pagamento di un acconto sul prezzo.

4. – Le contestazioni del controricorrente attengono tutte al merito dei motivi così dispiegati.

5. – I detti motivi, come formulati, sono peraltro tutti inammissibili, in quanto riferiti esclusivamente alla sentenza di primo grado e comunque tendenti a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici del merito: infatti, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata e cioè di quella di secondo grado, i quali debbono prima di ogni altra cosa riferirsi appunto a quest’ultima, anzichè – come accade nel caso di specie – alla sentenza di primo grado, benchè confermata dall’altra (giurisprudenza del tutto consolidata: cfr. Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 e Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312; v. anche Cass. 27 gennaio 2004 n. 1405, Cass. 23 aprile 2004 n. 7779, Cass. 20 luglio 2004 n. 13452, Cass. 6 ottobre 2004 n. 19947, Cass. 28 luglio 2005 n. 15805, Cass. 18 ottobre 2005 n. 20145, Cass. 16 novembre 2005 n. 23079, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1107, Cass. 2 febbraio 2006 n. 2270, Cass. 2 marzo 2006 n. 4660).

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;

solo il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3; le parti non hanno chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dal ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali ed alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: e ciò perchè, per quanto la sentenza gravata effettivamente sia motivata con richiamo pressochè integrale a quella di primo grado, i motivi di ricorso per cassazione devono comunque essere riferiti a quella di appello e non all’altra, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ. il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; e le spese del giudizio di legittimità non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna C. G. al pagamento, in favore di G.G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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