Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15418 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13029-2017 proposto da:

CONGREGRAZIONE SUORE SANTA CHIARA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato COLLALTI FILIPPO giusta procura speciale estesa

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7291/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Congregazione Suore Santa Chiara propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dalla concessionaria Tre Esse Italia S.r.L. avverso la sentenza n. 272/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che aveva parzialmente accolto (limitatamente all’annualità di imposta 2004) il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2004-2008;

la concessionaria è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2) per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie le norme del codice di rito secondo cui le notificazioni a mezzo posta si perfezionano con la spedizione dell’atto e non con la sua ricezione;

1.2. la doglianza non ha fondamento atteso che, in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poichè il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (cfr. Cass. nn. 33277/2019, 22320/2014);

2.1. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4) per avere la CTR erroneamente dichiarato dovute, per ciascun anno impositivo, le sanzioni conseguenti alla mancata denuncia degli immobili posseduti a partire dal 1993, pur essendo l’Ente impositore in possesso di tutti gli elementi per provvedere d’ufficio alla liquidazione del tributo, ed in ogni caso la ricorrente lamenta che l’omessa denuncia sarebbe stata sanata dal pagamento di quanto richiesto con avviso di accertamento del 2003, comprensivo della sanzione per mancata denuncia;

2.2. con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12), non avendo la CTR fatto applicazione di una sanzione unica e ridotta (cd. cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cd. cumulo materiale);

2.3. le doglianze sono parzialmente fondate;

2.4. va fatta applicazione del principio di diritto, già affermato da questa Corte, e che il Collegio condivide, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di dichiarare il possesso degli immobili (o di denunciare le variazioni di quelli già dichiarati) non cessa allo scadere del termine stabilito dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso (o, per gli immobili posseduti all’1 gennaio 1993, del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) sia presentata, configurandosi, in caso di inosservanza, un’autonoma violazione per ogni anno d’imposta punibile ai sensi del citato decreto, art. 14, comma 1; infatti, poichè la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicchè, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non viene meno in relazione all’annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1 (cfr. Cass. nn. 27808/2018, 14399/2017, 8849/2010);

2.5. questa Corte ha, tuttavia, anche affermato il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI” (cfr. Cass. nn. 27004/2019, 18423/2018, 26077/2015, 3265/2012);

2.6. risultano invece inammissibili, in quanto formulate in violazione del principio di specificità del ricorso, le doglianze relative alla dedotta presentazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1992, della dichiarazione di possesso, antecedente al 1993, degli immobili prescritta dall’art. 10, comma 4, cit., ed alla pretesa surrogabilità della suddetta dichiarazione mediante pagamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 comprensivo della sanzione per mancata denuncia;

2.7. come è noto, infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, ai fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (cfr. Cass. nn. 13625/2019, 18506/2006);

2.8. nel caso di specie la ricorrente si è limitata a indicare i documenti non considerati dal giudice del merito, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di essi, nè risulta aver allegato tali documenti al ricorso, cosicchè la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di specificità, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere;

3. in conclusione, il ricorso deve essere respinto quanto al primo ed al secondo motivo, accolto il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR di Lazio, in diversa composizione, per rideterminazione delle sanzioni secondo il suddetto criterio, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione

Tributaria del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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